Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale
Testo vigente
Art. 24
1. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente "Si prescinde dal requisito di eta' del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di eta' tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio".
Art. 25
1. Il coniuge superstite dell'assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1939 o del pensionato deceduto anteriormente al 1 luglio 1962, gia' escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a), b) e e), dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ha diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo modificato dal precedente articolo 24 a condizione che:
a) tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma successivo, non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione;
b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La pensione spettante per effetto delle disposizioni che precedono decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Titolo III. Disposizioni varie
Art. 26
1. Le disposizioni della presente legge riguardanti l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono, in quanto applicabili, alle pensioni liquidate o da liquidare dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
2. La gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo corrispondera' al Fondo sociale:
a) una somma annua proporzionale al contributo versato dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della lettera d) del precedente articolo 3, calcolata tenendo conto dell'ammontare delle prestazioni corrisposte dal Fondo sociale ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed ai pensionati della gestione previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
b) i proventi delle sanzioni pecuniarie, conseguenti alle inadempienze nel versamento dei contributi alla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
3. Non si applica all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo il disposto della lettera h) del precedente articolo 3.
4. La misura del contributo dovuto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo al Fondo sociale a norma della precedente lettera a) e' determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze di gestione.
5. Le somme dovute dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo antecedente al primo gennaio 1965, in applicazione dell'articolo 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno rideterminate in dipendenza della devoluzione al Fondo sociale del credito del predetto Fondo per l'adeguamento delle pensioni verso lo Stato, di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base del rapporto proporzionale tra l'ammontare degli stanziamenti per concorso dello Stato in applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni e l'ammontare delle prestazioni erogate a tutto il 31 dicembre 1960, rispettivamente, dalle predette due gestioni.
Art. 27
1. Gli aumenti delle pensioni di cui alla presente legge non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni e agli assegni a favore dei ciechi civili.
Art. 28
1. Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652, 25 gennaio 1959, n. 26, 12 agosto 1962, n. 1338 e 5 marzo 1965, n. 154:
1) la lettera a) dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente:
"a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili. Non sono considerati ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette";2) la lettera b) dell'articolo 7 e' sostituita dalla seguente:
"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili nel caso di un solo genitore, e a lire 26.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette";3) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 24.500 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 43.000 mensili per i due genitori".
2. Con effetto dal 1 gennaio 1965, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 16 della presente legge.1
Art. 29
1. I miglioramenti stabiliti dalla presente legge non sono computabili ai fini dei limiti di reddito stabiliti dall'articolo 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Art. 30
1. L'articolo 96 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e' modificato come segue:
"Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, se il pensionato ha moglie o figli minorenni, il pagamento della pensione, dopo che la condanna sia divenuta definitiva e per Il rimanente periodo della pena, e' fatto a loro favore; in mancanza di moglie o figli minorenni la pensione e' pagata alle persone viventi a carico del titolare e da lui designate. In mancanza anche di tali persone il pagamento 6 fatto al titolare della pensione".
Art. 31
1. Quando il diritto a pensione nelle assicurazioni obbligatorie regolate rispettivamente dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in esse utilizzabili, il trattamento di pensione non puo' essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alle rispettive gestioni speciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'articolo 8, comma ottavo, della legge 4 luglio 1959, n. 463.
3. I pensionati a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni possono ottenere, a domanda, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e con il rispetto del termine di prescrizione di cui all'articolo 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il trattamento di pensione previsto dal primo comma, qualora risulti che alla data di decorrenza originaria della pensione sussistevano le condizioni di diritto indicate dal primo comma medesimo.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i primi due commi dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono sostituiti dai seguenti "Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-24 quali mezzadri o coloni in virtu' del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa con servano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge.
All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1 luglio 1920 o del compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato".
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultima parte del quarto comma dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e' sostituita dalla seguente:
"L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sara' conservata nell'assicurazione facoltativa e dara' luogo, unitamente ai contributi che risultino versati nell'assicurazione stessa prima del compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato ovvero prima del 10 luglio 1920 o dopo il 25 novembre 1957, a liquidazione di separata prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione".
Art. 32
1. La domanda di prosecuzione volontaria puo' essere presentata da coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell'artico lo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, qualunque sia la loro eta', nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33
1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e' sostituito dal seguente:
"I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione:
1) al compimento del 650 anno di eta' per gli uomini e del 600 anno di eta' per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno:
2.310 contributi giornalieri per gli uomini;
1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
2) a qualunque eta', quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:
a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno:
780 contributi giornalieri per gli uomini;
520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno:
156 contributi giornalieri per gli uomini;
101 contributi giornalieri per le donne e i giovani".
Art. 34
1. Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge e' istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.
Art. 35
1. Per particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle societa' ed enti medesimi, possono essere determinate per Provincia o per zone od anche per settori di attivita' merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alle quali sono soggetti.
2. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, puo' altresi' stabilire, con proprio decreto, criteri per la classificazione dei lavoratori di cui al precedente comma, nonche' per l'accertamento e la verifica dei requisiti richiesti alle societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, per la tutela previdenziale ed assistenziale dei propri soci.
Art. 36
1. Con effetto dal 1° gennaio 1965, l'articolo 72 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e' abrogato.
Art. 37
1. La norma contenuta nell'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificata dall'articolo 6, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e' abrogata.
Art. 38
1. Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.
2. Le pensioni delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1, vigenti alla data predetta, sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.
Titolo IV. Delega al governo
Art. 39
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, e' delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese a:
a) rivedere la vigente disciplina sulla invalidita' pensionabile al fine di:
1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina medesima;
2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura dell'attivita' dei soggetti
3) abolirne la differente valutazione attualmente esistente tra impiegati ed operai;
4) attuarne una piu' equa valutazione nei casi in cui l'evento invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;
5) attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a snellirne il procedimento;
b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi al fine di:
1) attuare il principio che la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non puo' coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, ne' con trattamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi volontari in ambedue le forme di assicurazione:
1) sistemi diversi da quello delle tessere con marche;
2) i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli adempimenti connessi con il sistema prescelto;
3) il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti minimo e massimo di ciascuna di esse, nonche' i criteri per la determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli assicurati ammessi a contribuire volontariamente;
c) stabilire aliquote percentuali di maggiorazione delle pensioni liquidate agli assicurati i quali possano far valere anzianita' di contribuzione superiore a 25 anni;
d) attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa;
e) stabilire che le maggiorazioni delle pensioni per carichi familiari non sono compatibili con gli assegni familiari;
f) rivedere le norme relative all'accreditamento del contributi ed ai requisiti necessari per il diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previa modifica della misura dei contributi base ed integrativi a carico dei rispettivi settori produttivi, in relazione alla corrispondenti norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed f superstiti dei lavoratori dipendenti degli altri settori;
g) disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonche' delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi, in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle prestazioni lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti allo stesso soggetto;
h) rivedere le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per la invalidita', vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, al fine di renderle piu' rispondenti alla natura del rapporto di lavoro che vincola i lavoratori stessi, alla durata ed al numero delle prestazioni lavorative ed ai particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel settore; in particolare - ferma restando la partecipazione dell'Enpals al fondo sociale nei termini indicati dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 26 della presente legge - saranno previste norme:
1) per la determinazione ed il versamento dei contributi necessari per la copertura tecnica delle prestazioni per l'invalidita', vecchiaia e superstiti;
2) per la regolamentazione del rapporto assicurativo in caso di rapporti plurimi di lavoro;
3) per la determinazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia, di anzianita' privilegiata; di invalidita' generica e specifica e per i superstiti;
4) per il coordinamento dell'attivita' dell'Enpals con quello dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
5) migliorare gradualmente l'attuale rapporto tra salari, anzianita' di lavoro e livelli di pensione e attuare il conseguente equilibrio contributivo, in modo da assicurare, al compimento di 40 anni di attivita' lavorativa e di contribuzione una pensione collegata all'80 per cento della retribuzione media dell'ultimo triennio.
2. Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - REALE - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE