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Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

Testo vigente

Art. 11 Sanzioni civili

1. In caso di ritardo nell'invio dell'elenco annuale di contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'azienda, indipendentemente da quanto previsto nell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830, e' tenuta al pagamento di una sanzione civile di lire 1.000 per ciascun dipendente da iscrivere nell'elenco e per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

2. In caso al ritardo nell'invio delle tabelle di cui al terzo comma del precedente articolo 10 o in caso di ritardata o di omessa pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma dello stesso articolo ovvero delle determinazioni dell'Istituto, di cui al secondo comma dell'articolo 16 della presente legge, l'azienda e' tenuta al pagamento di una sanzione civile di lire 10 mila per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

3. Il versamento delle somme previste dal precedente comma a titolo di sanzione civile deve essere eseguito contemporaneamente con la presentazione dell'elenco, intendendosi, in caso contrario, che perduri lo stato di inadempienza.

Art. 12 Sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'obbligo di versamento dei contributi

1. I rappresentanti legali delle aziende pubbliche o private che non adempiano al versamento dei contributi previdenziali, entro il termine stabilito dall'articolo 16, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 2 milioni, salvo che il fatto non costituisca reato.

2. Le aziende sono tenute, altresi', all'adempimento delle obbligazioni civili previste all'articolo 111, numeri 1) e 2), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14 Sanzioni penali

1. Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle leggi concernenti il Fondo o li diano scientemente errati od incompleti,sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.

Art. 15 Prescrizione dei contributi e automaticita' delle prestazioni

1. I contributi dovuti e non versati al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data in cui dovevano essere versati.

2. I contributi dovuti nei limiti della prescrizione decennale sono considerati utili ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni a carico del Fondo, anche quando non siano stati effettivamente riscossi.

Capo IV. Le prestazioni

Art. 16 Comunicazione alle aziende degli emolumenti pensionabili

1. Entro sei mesi dalla data di ricezione dell'elenco di cui al precedente articolo 10, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica all'azienda interessata quali emolumenti siano computabili nella retribuzione pensionabile di cui al successivo articolo 17.

2. L'azienda e' tenuta a dare notizia delle determinazioni dell'istituto al personale dipendente, entro un mese dalla data della relativa comunicazione, con le modalita' di cui al precedente articolo 10.

3. Contro le determinazioni dell'Istituto in materia di elementi retributivi pensionabili e' ammesso ricorso al comitato di vigilanza del Fondo.

4. Quanto ai termini in materia di ricorso e delle relative decisioni si applicano le norme dell'articolo 37 della legge 28 luglio 1961, n.

830.

6. Il presente articolo si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17 Retribuzione pensionabile

1. Gli elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, sono soltanto quelli indicati nel precedente articolo 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere e) ed f).

2. Gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 5 sono considerati nell'importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, salvo quanto disposto dal terzo e quarto comma del presente articolo; gli elementi di cui alla lettera d), percepiti negli ultimi dodici mesi di servizio sono computati invece nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente ed assoggettati a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.

3. Sono in ogni caso escluse dal computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio, nonche' le variazioni delle retribuzioni conseguenti a declassamenti o ad altre cause di carattere straordinario intervenuti nello stesso periodo.

4. Per le promozioni deliberate a seguito della reggenza conferita ai sensi dell'articolo 18 dell'allegato 4 al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la data alla quale deve farsi riferimento, ai fini dell'esclusione di cui al precedente comma, e' quella di conferimento della reggenza deliberata dal direttore dell'azienda ai sensi del citato articolo 18.

5. L'esclusione prevista nel terzo comma del presente articolo per l'ipotesi di variazioni della retribuzione dovute a promozione, non si applica per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attivita' di servizio o di pensioni privilegiate di invalidita' per causa di servizio.

Art. 19 Pensione ai superstiti

1. Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento del decesso, i requisiti di contribuzione richiesti per il conseguimento della pensione di invalidita', spetta una pensione:

  1. a) al coniuge; se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido ai sensi delle norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;

  2. b) ai figli superstiti di eta' inferiore ai ventuno anni o anche di eta' superiore, purche' inabili ovvero studenti universitari ed a carico del dante causa al momento del decesso, con l'osservanza delle norme e delle modalita' vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;

  3. c) ai genitori superstiti di eta' superiore ai sessantacinque anni che non siano titolari di pensione, quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare altri superstiti aventi diritto a pensione ai sensi delle precedenti lettere a) e b) e purche' i genitori stessi risultino a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della sua morte;

  4. d) in mancanza anche dei genitori, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino inabili ed a carico di questo, secondo le norme e le modalita' che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

2. Per l'accertamento dello stato di invalidita' di studenti universitari nonche' per l'accertamento del carico e della qualita' di figlio legittimo, naturale o di equiparato al primo, si applicano, ai fini del presente articolo, le norme vigenti in materia per la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi fini, si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonche' le persone alle quali l'assicurato fu affidato ai sensi di legge.

3. I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato non hanno diritto al trattamento indiretto o di riversibilita' quando risultino titolari di altro trattamento di pensione.

4. La pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non va computata ai fini dello accertamento del diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' per i genitori superstiti.

Art. 20 Misura della pensione ai superstiti

1. Le aliquote per la determinazione delle pensioni indirette e di riversibilita' sono modificate come segue:

  1. a) il 60 per cento al coniuge;

  2. b) il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento, se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione ai superstiti indicati nel precedente comma non puo', in ogni caso, essere complessivamente inferiore al 60 per cento ne' superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni stabilite per i figli e per il coniuge a carico. La pensione e' corrisposta per intero al coniuge, per le quote spettanti ai figli minorenni conviventi con il coniuge stesso; se il coniuge non convive con i figli aventi diritto o con alcuni di essi, la pensione e' divisa per capi, computandosi per due il coniuge. Le pensioni indirette e di riversibilita' in essere alla data di entrata in vigore della legge sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti commi con decorrenza dalla stessa data. Gli orfani di madre, che abbia contribuito al Fondo, hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e di madre, che abbiano ambedue contribuito al Fondo, hanno diritto al cumulo delle due pensioni. La pensione in favore dei genitori, dei fratelli e delle sorelle e' pari al 15 per cento, per ciascuno di essi, di quella gia' liquidata al pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto, fermo restando, per i collaterali, il limite massimo previsto dal secondo comma del presente articolo.

Art. 21 Casi di esclusione del coniuge dal diritto a pensione indiretta e di riversibilita

1. Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 19 della presente legge il coniuge:

  1. 1) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;4

  2. 2) quando, dopo la data di decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni.5

2. Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro o malattia professionale ovvero per causa di guerra o di servizio.

3. Cessa il diritto a pensione per il coniuge superstite dell'iscritto o del pensionato che contragga nuovo matrimonio, nonche' per il vedovo quando venga meno lo stato di invalidita'.

Art. 22 Capitale vedovile

1. Il coniuge che perde il diritto alla pensione per passaggio ad altre nozze, ha diritto a conseguire un capitale pari a quattro annualita' della pensione vedovile medesima.

2. La domanda diretta ad ottenere il capitale di cui sopra, deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio, o della consegna del libretto di pensione se il matrimonio e' stato contratto anteriormente.

Art. 23 Diritto a pensione dei superstiti gia' esclusi dal beneficio per effetto di disposizioni successivamente abrogate

1. I superstiti dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, gia' esclusi dal pensionamento per effetto delle disposizioni in precedenza vigenti, hanno diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 19, a condizione che non si sia verificato nei loro confronti, tra la data di morte del dante causa e la data di presentazione della domanda di pensione di cui al successivo comma, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto a pensione secondo gli articoli 19 e 21.

2. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda e' presentata entro un anno da quest'ultima data; diversamente, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

3. La domanda di pensione da parte delle persone di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24 Maggiorazione delle pensioni dirette per il coniuge ed i figli a carico

1. Le pensioni dirette sono maggiorate, per il coniuge e per ogni figlio o equiparato a carico, nella misura e con le modalita' e le limitazioni previste dalla legge per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

2. I titolari di pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo piu' elevato di quello determinato in base alle norme di cui al precedente comma, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente, da operarsi in occasione di futuri miglioramenti della pensione o delle quote di maggiorazione delle pensioni medesime, ad esclusione dei miglioramenti derivanti dalla presente legge.

Art. 25 Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965

1. Le pensioni dirette ed indirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rivalutate, applicando ai trattamenti in atto - al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, delle integrazioni per gli assegni ad personam di cui all'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 830, per i trattamenti minimi e per le pensioni supplementari di cui ai successivi articoli 27 e 28 - i seguenti coefficienti:
Anno di decorrenza
originaria Coefficiente
della pensione di rivalutazione
--- ---
Ante 1955..................................... 1,40
1955.......................................... 1,35
1956.......................................... 1,30
1957.......................................... 1,25
1958.......................................... 1,20
1959.......................................... 1,15
1960.......................................... 1,12
1961.......................................... 1,10
1962.......................................... 1,08
1963.......................................... 1,05
1964.......................................... 1,03
I miglioramenti di cui al comma precedente assorbono fino a concorrenza le integrazioni per assegno ad personam e per trattamento minimo ed hanno effetto dal 1 luglio 1970.

Art. 26 Rivalutazione delle pensioni di riversibilita'

1. Le pensioni di riversibilita', in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate in favore dei superstiti di titolari di pensioni, aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965, sono riliquidate, applicando i coefficienti di rivalutazione previsti dal precedente articolo 25 in relazione all'anno di decorrenza della pensione diretta.

2. I miglioramenti di cui al comma precedente assorbono, fino a concorrenza, le integrazioni per assegno ad personam e per trattamento minimo ed hanno effetto dal 1 luglio 1970.

Art. 27 Pensione supplementare per servizio militare di leva

1. Il servizio militare effettivo prestato per obbligo di leva e' computato utile, a domanda, per la liquidazione di una pensione supplementare di importo annuo pari a 18,72 volte l'ammontare dei contributi base di cui al terzo comma del presente articolo, a condizione che il servizio stesso non sia stato gia' riconosciuto ai fini di una pensione o di altro trattamento di previdenza a carico dello Stato o dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ovvero di trattamenti sostitutivi di quest'ultima o che comunque abbiano determinato la esclusione o l'esonero dalla stessa.

2. La pensione supplementare di cui al precedente comma spetta anche ai superstiti di agenti deceduti in attivita' di servizio con diritto a pensione a carico del Fondo o di pensionati a carico del Fondo stesso, secondo le norme di cui agli articoli 19 e 21 della presente legge.

3. Ai fini del calcolo della pensione supplementare, si considera come versato a favore dell'iscritto, per ogni settimana di servizio militare effettivo di leva, il contributo corrispondente alla prima classe delle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, se la data di decorrenza della pensione supplementare e' posteriore al 1 maggio 1968; in caso diverso sono prese in considerazione le tabelle di contribuzione vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, alla data di decorrenza della pensione stessa.

4. La pensione supplementare spetta dalla data di decorrenza della pensione autonoma a carico del Fondo, dove la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sei mesi dalla predetta data; in caso diverso, la pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successive a quello di presentazione della domanda.

5. Le pensioni supplementari liquidate ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, sono stabilite, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari a 18,72 volte l'importo dei relativi contributi base.

6. Le pensioni supplementari previste dal presente articolo sono a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed il relativo importo annuo e' ripartito in tredici quote mensili ed, e' adeguabile ai sensi del successivo articolo 32.

Art. 28 Pensione supplementare per servizio militare prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946

1. Il servizio militare effettivo prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, nelle forze armate dello Stato italiano o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e' computato utile, a domanda, per la liquidazione di una pensione supplementare, a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, pari a 18,72 volte l'importo dei contributi base di cui al quarto comma del presente articolo, a condizione che il servizio stesso:

  1. 1) non risulti prestato in qualita' di militare di carriera;

  2. 2) non sia stato gia' considerato utile, ai fini della pensione a carico del predetto Fondo o di altro trattamento di previdenza a carico dello Stato o dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di trattamenti sostitutivi di quest'ultima o che comunque abbiano determinato la esclusione o l'esonero dalla stessa.

2. La pensione supplementare di cui al precedente comma spetta anche ai superstiti di agenti deceduti in attivita' di servizio con diritto a pensione a carico del Fondo o di pensionati a carico del Fondo stesso, secondo le norme di cui agli articoli 19 e 21 della presente legge.

3. Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di servizio militare anche quelli indicati negli articoli 7, ultimo comma, e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonche' quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364.

4. Ai fini del calcolo della pensione supplementare, si considera come versato a favore dell'iscritto, per ogni settimana di servizio militare, il contributo corrispondente alla prima classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

5. La pensione supplementare spetta:

  1. a) dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i titolari di pensione autonoma a carico del Fondo con decorrenza anteriore a tale data, sempreche' la relativa domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

  2. b) dalla data di decorrenza della pensione autonoma, quando questa spetti da data coincidente o posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e la domanda della pensione supplementare pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i successivi sei mesi.

6. Trascorso il termine di sei mesi di cui ai precedenti punti a) e b), la pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

7. La pensione supplementare prevista dal presente articolo e' adeguabile ai sensi del successivo articolo 32.

8. Dall'entrata in vigore della presente legge, le norme dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

9. Coloro i quali abbiano presentato domanda di riscatto ai sensi dell'articolo 6 della legge citata nel precedente comma, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, senza aver ancora provveduto, alla stessa data, al versamento della somma dovuta per il riscatto, hanno facolta' di optare, nel termine perentorio di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, per l'applicazione delle norme relative all'attuazione dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, ovvero delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 29 Pagamento di ratei di pensione

1. Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono corrisposte al coniuge superstite; in mancanza di esso, ai figli minori; ed in mancanza di questi, agli eredi legittimi o testamentari.

Art. 30 Pensione per anzianita'

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, hanno diritto, su domanda, alla pensione qualora, anche in difetto dei normali requisiti di eta', possano far valere 35 anni di contribuzione effettiva o riscattata.

2. La predetta pensione di anzianita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'esonero dal servizio; e' calcolata in base alle norme vigenti a tale data; e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia; non e' cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 31 Trattamento di previdenza dei pensionati durante i periodi di rioccupazione

1. Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, l'agente si rioccupi presso la stessa azienda dalla quale fu posto in quiescenza oppure presso altra azienda di pubblici trasporti in concessione, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo dell'iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione e' sospesa per tutta la durata della rioccupazione e l'azienda - cui l'agente stesso deve comunicare per iscritto, all'inizio dell'assunzione in servizio, la sua qualita' di pensionato - e' tenuta:

  1. 1) a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'avvenuta assunzione del pensionato;

  2. 2) a versare, per tutto il periodo di rioccupazione dell'agente, i contributi di legge dovuti al Fondo.

2. All'atto della cessazione della rioccupazione, si provvedera' alla liquidazione di una nuova pensione da calcolarsi in base alla complessiva anzianita' contributiva raggiunta dall'iscritto alla data della cessazione della rioccupazione e alla media ponderata, rispetto ai vari periodi di contribuzione, delle retribuzioni pensionabili spettanti alle date terminali di ogni periodo di servizio, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

3. Non si procede alla ricostituzione del trattamento di pensione, di cui al precedente comma, per periodi di rioccupazione di durata inferiore ai dodici mesi, ne' quando la ricostituzione sia stata gia' operata due volte. In tali casi trovano applicazione le norme di cui al successivo articolo 33 ed e' ripristinata la corresponsione della pensione gia' goduta all'atto della rioccupazione, tenendo conto delle eventuali variazioni nel frattempo intervenute in applicazione dell'articolo 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, e successive modificazioni.

4. Per i titolari di pensione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino occupati ovvero successivamente si rioccupino alle dipendenze di terzi senza obbligo di iscrizione al Fondo si applicano le norme sul divieto di cumulo fra retribuzione e pensione di cui all'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153; le quote trattenute spettano al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.