Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Attribuzioni degli agenti dell'esercizio telefonico
1. Il primo comma dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e' sostituito dal seguente:
"Gli impiegati dell'esercizio telefonico di cui alla tabella P dell'allegato I alla presente legge sono addetti a lavori di costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazione, giunzione dei cavi e sorveglianza dei tracciati, svolgendo tali compiti anche con la conduzione di automezzi, ed eseguendo inoltre elementari misurazioni elettriche e contabilita' in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti. Sono altresi' addetti a lavori di manutenzione di automezzi e svolgono mansioni di pulizia di locali e degli impianti delle stazioni telefoniche, di custodia di queste ultime, di carico, di scarico, trasporto e montaggio di materiali e apparecchiature, nonche' ogni altro incarico di carattere materiale inerente al servizio".
Art. 2 Reperibilita'
1. Il personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto all'esercizio e manutenzione degli impianti della rete telefonica, degli impianti telegrafici e radioelettrici e dei cavi terrestri e sottomarini, puo' essere incluso in appositi turni di reperibilita' per soddisfare le urgenti esigenze connesse con l'insorgere di eventi eccezionali o con il verificarsi di prolungate interruzioni di servizio.
2. Le condizioni, le modalita' ed i criteri per l'inclusione del personale in detti turni di reperibilita', saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.
3. Al personale incluso ai sensi del presente articolo nei turni di reperibilita', che non potranno superare, in ogni caso, per ciascun impiegato il numero di dieci al mese, compete, per ogni giornata di turno, il compenso di lire mille.
4. Tale compenso, nonche' quelli previsti dagli articoli 19, 26, 35, 39 e 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, non vanno considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.
5. L'indennita' prevista dal predetto articolo 26 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, deve tuttavia essere ridotta nel caso in cui il trattamento economico complessivo del reggente superi quello iniziale di un direttore del gruppo cui appartiene l'ufficio e fino alla concorrenza dell'eventuale eccedenza.
6. Le disposizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo si applicano sino al 31 dicembre 1979.
Art. 3 Modifiche alla legge 12 marzo 1968, n. 325
1. La legge 12 marzo 1968, n. 325, e' modificata come segue:
a) le commissioni consultive provinciali di cui all'articolo 17 durano in carica tre anni;
b) nel primo comma dell'articolo 19 e' soppressa la lettera e);
c) e' elevata dal 10 al 15 per cento l'aliquota stabilita nel primo comma dell'articolo 31 per la fornitura e l'acquisto diretti, nei casi di urgenza, di registri, carte, moduli e stampati.
Art. 4 Rappresentanza del personale nel comitato tecnico amministrativo
1. La rappresentativita' di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e' desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, sulla base dei voti riportati nell'ambito compartimentale.
Art. 5 Ruoli organici delle Aziende e conferimento di posti
1. La validita' delle disposizioni contenute nell'articolo 46 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e' prorogata fino al 31 dicembre 1975.
2. Entro la stessa data possono essere operati, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro e sentito il consiglio di amministrazione, trasferimenti di posti dalla qualifica iniziale delle tabelle XV e XVI alla qualifica iniziale delle tabelle XII e XIII di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, fermo restando il limite complessivo della relativa spesa.
3. I posti recati in aumento nelle tabelle XII e XIII per effetto del trasferimento previsto dal presente articolo non possono essere conferiti fino a quando nelle tabelle XV e XVI non sara' stato riassorbito il soprannumero eventualmente derivante dall'applicazione del precedente comma.
4. Le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 29 novembre 1973, n. 809, si applicano anche alla tabella XIII di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, nei confronti degli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 1 marzo 1965, n. 1544, per l'accesso alla qualifica iniziale della tabella predetta, e dei concorsi da bandire con successivi decreti.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, i posti disponibili nella tabella XIV di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere conferiti, dopo esaurita la graduatoria degli idonei del concorso a 300 posti di operatore di esercizio (ex tabella M) bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1965, n. 1542, agli idonei del concorso a 362 posti di operatore ULA bandito con decreto ministeriale 19 aprile 1971, n. ULA/A/118.
Art. 6 Disposizioni in materia di orario d'obbligo per il personale applicato ai lavori a cottimo
1. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.
Art. 7 Concorsi alla carriera direttiva tecnica delle telecomunicazioni
1. Sono ammessi a partecipare ai concorsi alla carriera direttiva tecnica di cui alla tabella V dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1970, n. 1077, anche i laureati in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli.
2. Nel bando di concorso sara' determinato il numero dei posti da riservare ai laureati di cui al precedente comma, nonche' il relativo programma di esame.
Art. 8 Conferimento delle mansioni di operatore al personale ausiliario degli uffici locali
1. Al primo comma dell'articolo 27; dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
c) al personale ausiliario degli uffici locali l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale degli operatori di esercizio degli uffici stessi, sentita la commissione centrale per gli uffici locali.
Art. 9 Modalita' per l'assunzione delle categorie riservatarie
1. Le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, concernenti l'assunzione obbligatoria delle categorie riservatarie contemplate nella stessa legge, si applicano, per l'accesso ai ruoli del personale dell'esercizio di cui agli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con l'osservanza delle modalita' contenute nell'articolo 59, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1967, n. 1417.
Art. 10 Adeguamento degli organici di alcune tabelle del personale postelegrafonico
1. Fino al 31 dicembre 1976 possono essere apportate variazioni, in aumento o in diminuzione, alle consistenze organiche delle tabelle XIV, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e delle tabelle XIV e XV di cui all'articolo 125 dello stesso decreto. Tali variazioni, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere effettuate in due fasi e non dovranno globalmente superare il 15 per cento della consistenza organica esistente, per ciascuna delle predette tabelle, alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le variazioni di cui al precedente comma, per ciascuna delle aziende postelegrafoniche, saranno operate sulla base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale, che saranno fissati per stabilire il rendimento orario del personale nei settori del movimento postale, dei servizi di bancoposta, del servizio telegrafico e radioelettrico, del servizio di commutazione dell'esercizio telefonico. Le variazioni terranno altresi' conto delle esigenze organizzative degli uffici, che saranno valutate previe consultazioni, a livelli compartimentali e zonali, con le organizzazioni sindacali e con gli enti locali interessati.
3. L'entita' delle variazioni di organico stabilite dal presente articolo, ed i relativi oneri di bilancio, saranno comunicati al Parlamento in appositi allegati agli stati di previsione della spesa delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
4. Sono abrogate le norme contenute nell'articolo 3, punto 1), della legge 28 gennaio 1970, n. 10, nonche' i provvedimenti emessi per la loro attuazione.
Art. 11 Concorsi ad operatore di esercizio ULA
1. I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono abrogati. I commi decimo, undicesimo e dodicesimo sono sostituiti dai seguenti:
"Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti anche ad esami orali per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.
Per determinare il numero di posti da mettere a concorso per la nomina ad operatore d'esercizio in prova negli uffici locali potra' tenersi conto anche dei posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo, entro un anno dalla data di emissione del decreto che indice il concorso, nelle tabelle XXII e XXIII previste dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Ai candidati dichiarati idonei nei concorsi potranno essere conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, tranne quelli vacanti per collocamento a riposo che l'Amministrazione riterra' di mettere a concorso.
Ove nello stesso triennio siano stati definiti piu' concorsi, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente.
Gli idonei dei concorsi, effettuati limitatamente ad uffici aventi sede in determinati compartimenti o gruppi di compartimenti o province, hanno, rispetto agli idonei dei concorsi a carattere nazionale, la precedenza nelle assunzioni che l'Amministrazione riterra' necessario disporre presso gli uffici suddetti, dopo l'approvazione delle relative graduatorie e sempre entro un triennio dalla data di approvazione stessa".