Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, per il completamento delle opere in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della legge 6 giugno 1975, n. 206, e' elevata di lire 28 miliardi.
2. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, nonche' per gli interventi necessari indicati nelle lettere b), d), f), g), h) ed i) dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 116 miliardi.
3. Per l'esecuzione delle opere indicate nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, compresi i lavori di demolizione e di sgombero e gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumita', e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 72 miliardi.
4. La spesa complessiva di lire 216 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo verra' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-85.
5. La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 26 miliardi.
Art. 2
1. Per la concessione dei contributi ai privati previsti dagli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-85.
2. La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 20 miliardi.
3. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, le parole "la spesa ammissibile non potra' superare quella determinata", sono sostituite dalle seguenti: "la spesa sara' quella determinata".
4. L'utilizzazione del contributo puo' avvenire anche in comune diverso da quello nel quale e' stato accertato il danno, purche' compreso tra i comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e purche' il titolare del contributo fosse in esso residente alla data del sisma.
5. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' abrogato.
Art. 3
1. Sugli stanziamenti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge sono riservate le somme non superiori, rispettivamente, a lire 10.000 milioni e a lire 3.300 milioni, da utilizzare per interventi nei comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178.
2. Nei medesimi comuni sara' altresi' utilizzata la somma di lire 10.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge.
Art. 4
1. Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi, occorrenti per l'agibilita' e la funzionalita' dei ricoveri provvisori nonche' per la rimozione degli stessi ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.
2. La spesa di cui al comma precedente sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1980-83.
3. La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 1 miliardo e ad essa si fara' fronte con corrispondente riduzione del capitolo 9175 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno 1980.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. Il termine del 31 dicembre 1980, indicato nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' prorogato al 31 dicembre 1983.
2. Per provvedere al maggior onere relativo alla fornitura di energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, fino a tutto l'anno 1981, e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno 1981.
3. Per gli anni 1982 e 1983 la relativa spesa verra' autorizzata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.
4. A richiesta dei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di quelli di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, l'E.N.E.L. dovra' assumere la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Le spese relative rimangono a carico dei predetti comuni.
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 26 GENNAIO 1987, N.8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MARZO 1987, N.1205a
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 26 GENNAIO 1987, N.8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MARZO 1987, N.120
Art. 8
1. L'anticipazione prevista dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' elevata al 50 per cento ed e' disposta anche a favore dei proprietari aventi titolo al contributo per la riparazione della prima unita' immobiliare e al contributo per la ricostruzione o riparazione delle unita' immobiliari abitative diverse dalla prima o destinate ad altri usi, ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464.
Art. 9
1. I contributi di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, sono corrisposti, entro i limiti dell'importo massimo ammesso a contributo, anche per le spese di progettazione e direzione dei lavori.
Art. 10
1. I contributi di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti o siano in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purche' i lavori medesimi rispondano alle prescrizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e i danni subiti in conseguenza degli eventi sismici siano ancora accertabili.
Art. 11
1. Il terzo comma dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' abrogato.