Assegnazione straordinaria di lire 100 miliardi ad integrazione dei fondi per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili stanziati ai sensi dell'art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Modifiche ed integrazioni della predetta legge 30 marzo 1971, n. 118, della legge 26 maggio 1970, n. 381 e della legge 27 maggio 1970, n. 382
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata l'assegnazione complessiva di lire 100 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1974 e lire 50 miliardi per l'anno 1975, ad integrazione dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 31, punto 2), lettera a), della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili.
Art. 2
1. All'onere di cui al precedente articolo si provvede con le entrate derivanti da prelevamenti di pari importo complessivo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato "Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria".
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni finanziari 1974 e 1975.
Art. 3
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gia' modificata dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 908, sono sostituiti dal seguente:
"La commissione sanitaria provinciale e' composta:
dal medico provinciale che la presiede;
da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale;
da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458".
Art. 4
1. A svolgere le funzioni di segretario delle commissioni sanitarie provinciali e regionali di cui agli articoli 7, ultimo comma, e 9, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonche' agli articoli 3 e 4, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, e agli articoli 11 e 12, terzo comma, della legge 27 maggio 1970, n. 382, possono essere chiamati anche impiegati della carriera direttiva o di concetto delle regioni.
Art. 5
1. Le commissioni sanitarie provinciali e regionali per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei mutilati ed invalidi civili, dei sordomuti e dei ciechi civili, durano in carica cinque anni.
2. Per gli accertamenti davanti alle predette commissioni, l'interessato puo' farsi assistere da un medico di fiducia.
3. Per ciascun componente effettivo delle commissioni deve essere nominato, con le stesse modalita', un supplente che partecipa alle sedute in caso d'assenza o di impedimento del componente effettivo.
4. Con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro viene fissata la misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni, estranei alla pubblica amministrazione.
5. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 908, l'articolo 10 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e l'articolo 13 della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono abrogati.
Art. 6
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, il primo comma dell'articolo 12 dello stesso decreto-legge si applica anche per l'assistenza ospedaliera erogata dal Ministero della sanita' agli invalidi civili in base al combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed il secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1975
LEONE
MORO - GULLOTTI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE