Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamita'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, con priorita' per l'edilizia abitativa, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, dei quali lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, e da utilizzare secondo le modalita' ed i criteri previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546, ed 11 novembre 1982, n. 828.
2. Per la concessione di contributi pluriennali per i medesimi fini di cui al comma 1, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 3, sono altresi' assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia ulteriori contributi speciali di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006.
Art. 2
1. Al fine di completare le opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento, di cui anche all'articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e per il bacino dell'alto Piave e' autorizzata la spesa di lire 280 miliardi nel periodo 1987-1991, dei quali lire 20 miliardi per il 1987 e lire 40 miliardi per l'anno 1988. Di tale spesa sono riservate una quota di lire 60 miliardi al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esso connesse e una quota di lire 10 miliardi per il bacino dell'alto Piave.
Art. 3
1. La regione Friuli-Venezia Giulia al fine di intervenire a favore dei soggetti che intendano realizzare un idoneo adeguamento antisismico dei propri fabbricati, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, definisce le modalita' e le procedure di agevolazione sulla base dei seguenti criteri:
a) gli immobili siano compresi in zone classificate con S=12 o in comuni classificati disastrati ai sensi della vigente legislazione regionale;
b) gli immobili siano lesionati da eventi sismici, anche qualora siano stati provvisoriamente riparati senza conseguire un efficace adeguamento antisismico;
c) gli immobili, non lesionati da eventi sismici, risultino necessitare di un efficace adeguamento antisismico.
2. E' riconosciuta priorita' agli edifici pubblici ed a quelli ad uso pubblico.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo, si continuano ad applicare le disposizioni in materia fiscale previste dal decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione e la ricostruzione degli edifici.
Art. 4
1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, di cui all'articolo 3 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonche' di quelli di interesse storico-artistico di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 miliardi nel periodo 1986-1991. In ogni progetto relativo ai predetti complessi e' computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'ordinario diocesano, una somma corrispondente al 7 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti.
2. Le quote per il triennio 1986-1988 sono determinate rispettivamente in lire 5 miliardi per il 1986 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
3. Per la ricostruzione, per l'acquisto o la costruzione nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato e per i Vigili del fuoco, sulla base di un piano proposto dal Ministero dell'interno, e' riservata la quota di lire 45 miliardi a valere sul finanziamento di cui al comma 1 da ripartire nel periodo 1987-1991.
Art. 5
1. E' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi di cui lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro e per il coordinamento dell'attivita' complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.
Art. 6
1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonche' per i concorsi di cui all'articolo 7 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 90 miliardi nel periodo 1986-1991.
2. Le quote relative agli anni 1986-1988 sono determinate in lire 5 miliardi per il 1986 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati di settore, approva ogni anno entro il mese di marzo il programma degli interventi da realizzare per i fini di cui al comma 1.
4. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al comma 3, per l'esecuzione dei relativi lavori possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.
5. Si provvede alla somministrazione di fondi ai funzionari delegati in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7
1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede all'assegnazione di un contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia entro il limite di 35 miliardi di lire, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 6 della presente legge a titolo di concorso sulle somme che la regione stessa, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, cosi' come modificato dall'articolo 44 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, corrisponde a titolo di anticipazione dei contributi statali ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, per gli interventi al centro storico di Venzone, agli edifici di via Bini in Gemona ed al complesso del castello di Colloredo di Montalbano.
2. Il trasferimento dei fondi avviene per l'80 per cento a titolo di acconto e per il rimanente 20 per cento ad ultimazione e collaudo dei lavori, effettuati dalla regione stessa ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, cosi' come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46.
Art. 8
1. Per opere di completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali n. 52 Carnica, n. 552 di Monte Rest e n. 355 di Val Degano, nonche' per gli interventi sulla strada statale n. 13 Pontebbana, di cui all'articolo 5 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987-1991. Le quote relative agli anni 1987 e 1988 sono determinate rispettivamente in lire 10 miliardi e in lire 15 miliardi.
Art. 9
1. Ai fini della realizzazione, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, nel Gemonese, nel Canal del Ferro - Val Canale, di aree attrezzate turistico-commerciali di supporto alla grande viabilita' autostradale da integrarsi con la viabilita' ordinaria, nonche' di strutture per lo scambio merci strada-rotaia, ed ai fini della predisposizione, sentite le comunita' montane ed i comuni interessati, di un progetto mirato alla ripresa economica delle zone di transito delle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di lire 30 miliardi da ripartire nel periodo 1987-1991, dei quali lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Art. 10
1. Nell'ambito dei contributi finanziari diretti all'Ente ferrovie dello Stato di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, la complessiva quota di lire 650 miliardi nel periodo 1987-1989 e' destinata agli interventi relativi all'ammodernamento ed al raddoppio della linea ferroviaria da Pontebba al confine dello Stato, della linea Udine-Tarvisio, alla realizzazione della circonvallazione di Udine, al raddoppio ferroviario del ponte sul Tagliamento di Casarsa della Delizia, nonche', per una quota di lire 15 miliardi, allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto su rotaia collegate alla medesima ferrovia Udine-Tarvisio, sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Art. 11
1. Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'universita' di Udine, nonche' per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche di cui all'articolo 11 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi nel periodo 1986-1991, di cui lire 57 miliardi per le esigenze della facolta' di medicina. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1986, lire 15 miliardi per l'anno 1987 e lire 17 miliardi per l'anno 1988.
2. I programmi di cui al comma 1 debbono essere formulati sentito il comune di Udine, il quale provvedera' se del caso a modificare i propri strumenti urbanistici.
3. Al consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine e' assegnata la somma, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per il finanziamento delle iniziative previste dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
4. Al fine di potenziare il sistema formativo superiore con iniziative coordinate in ambito regionale, alle universita' del Friuli-Venezia Giulia e' consentito istituire scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento nelle province di Gorizia e Pordenone.
5. Al fine di assegnare all'universita' degli studi di Udine una sufficiente dotazione dell'organico del personale non docente delle varie qualifiche funzionali, il Ministro della pubblica istruzione, a prescindere dalle modalita' previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, e' autorizzato, in attesa della determinazione della pianta organica, sulla base di dettagliata e motivata richiesta dell'ateneo interessato, ad incrementare la dotazione organica dell'universita' di Udine nel quadro delle disponibilita' di posti di cui all'articolo 15, alla tabella A, quadro G, e alla tabella B della predetta legge n. 23 e a rilasciare contestualmente le autorizzazioni per bandire i relativi concorsi.