Provvidenze a favore dei consorzi e delle societa' consortili tra piccole e medie imprese nonche' delle societa' consortili miste
Testo vigente
Titolo I. Soggetti ed oggetto
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I consorzi e le societa' consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate, sia che le imprese consorziate appartengano ad uno solo dei settori anzidetti sia che appartengano a settori diversi, sono ammessi a godere dei benefici della presente legge.
2. Sono altresi' ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge suddetta.
Art. 2
1. I consorzi e le societa' consortili di cui all'articolo 1 debbono essere costituiti da non meno di cinque imprese.
2. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non puo' superare il 20 per cento del capitale consortile.
3. Per gli scopi di cui all'articolo 17 possono costituirsi societa' consortili tra piccole e medie imprese, nel numero minimo di cui al primo comma, con la partecipazione di enti pubblici, anche territoriali, ed enti privati.
Art. 3
1. Le imprese che partecipano ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 1 della presente legge debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico-finanziario od organizzativo tali da configurare le stesse come societa' appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.
Art. 4
1. I consorzi e le societa' consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.
Art. 5
1. La perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 puo' determinare la revoca dei benefici previsti ai titoli II, III e IV della presente legge. La revoca spettera' alle amministrazioni o agli istituti di credito che hanno disposto la concessione dei benefici stessi, previa assegnazione ai consorzi e societa' consortili di cui all'articolo 1 di un termine di sei mesi per uniformarsi alle condizioni stabilite dalla legge.
2. La revoca sara' parimenti disposta nel caso in cui recedano dal consorzio imprese consorziate rappresentanti piu' del 50 per cento del fondo consortile, salvo che, nel termine di novanta giorni, tali imprese non siano state sostituite da altre, in possesso dei requisiti prescritti, il cui apporto consenta la ricostituzione del fondo consortile nella misura minima del 51 per cento.
Art. 6
1. L'attivita' dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, puo' riguardare:
a) l'acquisto di beni strumentali;
b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
e) la promozione dell'attivita' di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
f) la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;
g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
h) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;
i) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;
l) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;
m) la creazione di marchi di qualita' ed il coordinamento della produzione degli associati;
n) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;
o) l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;
p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
q) ogni altra attivita' avente comunque attinenza con le finalita' della presente legge.
Titolo II. Agevolazioni tributarie
Art. 7
1. Gli eventuali utili dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non sono soggetti ad imposizione qualora siano reinvestiti, al piu' tardi, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti.
2. A tal fine, gli utili devono essere accantonati in bilancio in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio.
Art. 8
1. I servizi resi dai consorzi di cui all'articolo 13 alle aziende associate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Titolo III. Agevolazioni creditizie
Art. 9
1. Per la realizzazione degli investimenti fissi connessi con le attivita' previste dall'articolo 6 della presente legge possono essere concessi dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti speciali di importo non superiore a 1 miliardo di lire, Tale importo puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del Comitato di Ministri pei il coordinamento della politica industriale (CIPI).5
2. Tali finanziamenti non possono comunque superare il 70 per cento degli investimenti fissi e la loro durata non dovra' superare i dieci anni.
3. Possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti del 50 per cento della spesa globale prevista e qualora siano correlate alle finalita' del programma di investimento, anche spese quali quelle destinate all'acquisto di brevetti e conoscenze tecnologiche, all'utilizzazione dei servizi di assistenza tecnica ed organizzativa, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, all'espletamento di studi e ricerche di mercato, alla predisposizione di cataloghi e schedari, all'avvio o potenziamento dell'organizzazione di vendita in Italia e all'estero.
4. Qualora il programma di attivita' consortile comporta esclusivamente la realizzazione di investimenti immateriali, ai sensi del comma precedente, l'importo massime del finanziamento non dovra' superare il limite del 70 per cento della spesa, l'importo di lire 500 milioni e la durata di cinque anni. Tale importo puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione de CIPI.
5. Gli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal primo e secondo comma del successivo articolo 10, a condizione che il consorzio, in rapporto agli investimenti per i quali il finanziamento e' concesso, impieghi mezzi propri pari all'ammontare dell'importo del prefinanziamento stesso.
6. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio del consorzio o della societa' consortile.
Art. 10
1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato a effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui al precedente articolo 9 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento.
2. Per i consorzi e le societa' consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i detti finanziamenti saranno concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento.
3. Il tasso di riferimento e' determinato con le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976 n. 902.
4. Ai consorzi e alle societa' consortili ammessi ai benefici di cui al presente titolo puo' essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
5. L'istituto centrale per il credito a medio termine presentera' annualmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferira' al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento formulata secondo le direttive che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potra' emanare.
Art. 11
1. L'istituto centrale per il credito a medio termine utilizzera' per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 i fondi gia' assegnati e da assegnare fino al 1980 ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 374, e non impiegati per i finanziamenti previsti dalla legge stessa.
2. A partire dal 1981, i fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine saranno ulteriormente aumentati di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.23
3. Il 20 per cento di tale somma e' riservato ai consorzi costituiti tra imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della presente legge. La parte di tale somma non utilizzata entro il 31 dicembre puo' essere spesa, negli anni successivi, senza essere soggetta alla predetta riserva.
Art. 12
1. I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacita' operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attivita' istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, fino ad un massimo di lire 10 milioni annui.
2. Per la concessione del contributo saranno utilizzate le disponibilita' stanziate per interventi a favore di consorzi di garanzia collettiva fidi all'articolo 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
3. L'attuazione degli interventi avverra' in conformita' delle procedure e dei criteri stabiliti con proprie direttive dal CIPI.
Titolo IV. Consorzi per il commercio estero
Art. 13
1. Ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbiano come scopi sociali esclusivi l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse, possono, inoltre essere concessi, per tali specifici scopi, contributi finanziari annuali, purche' gli stessi non siano volti a sovvenzionare la esportazione.
2. La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della societa' consortile, dei programmi di attivita', nonche' di una dettagliata relazione concernente le specifiche attivita' svolte.
3. Il contributo puo' essere concesso nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 100 milioni.
4. Ai consorzi e alle societa' corsortili di cui all'articolo 1, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non piu' di cinque anni, il contributo puo' essere concesso nella percentuale massima del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermo restando il limite massimo annuale di lire 100 milioni.
5. Per i consorzi e le societa' consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure dei contributi indicate nei commi precedenti possono essere elevate rispettivamente al 50 e al 70 per cento.
6. Il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 15.
7. Copia della domanda corredata della necessaria documentazione va inoltrata dal consorzio richiedente alla regione nel cui territorio lo stesso consorzio ha sede legale.
8. Entro trenta giorni dall'inoltro della domanda la regione esprime il proprio parere. Decorso tale termine il parere si intende favorevole.
Art. 14
1. Ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 13 della presente legge, che al momento della presentazione delle domande risultino costituiti da non piu' di cinque anni, possono essere concessi contributi finanziari speciali per la realizzazione di programmi pluriennali di attivita'.
2. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese programmate, elevabile al 60 per cento per i consorzi e le societa' consortili costituite tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per un importo massimo non superiore a lire 50 milioni l'anno, per un triennio.
3. I programmi, che devono indicare le specifiche attivita' da svolgere, i tempi ed i modi di attuazione, nonche' i preventivi di spesa, devono essere presentati per la approvazione al Ministero del commercio con l'estero corredati dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della societa' consortile.
4. L'erogazione del contributo a favore dei programmi approvati dovra' avvenire anno per anno, a consuntivo, previo accertamento dell'avvenuta attuazione delle varie fasi del progetto.
5. Il Ministro del commercio con l'estero delibera sui programmi per i quali e' stato richiesto il contributo, secondo le modalita' di cui all'articolo 13, sesto comma, della presente legge.
6. I consorzi che si avvalgano del contributo finanziario speciale non possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 13, terzo e quarto comma, della presente legge, ne' sono ammessi al finanziamento agevolato di cui all'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge stessa.
Art. 15
1. Presso il Ministero del commercio con l'estero, e' costituito un comitato interministeriale con il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici previsti dal presente titolo IV.
2. Il comitato, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, e' composto da:
1) il Ministro del commercio con l'estero o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, con funzione di presidente;
2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
3) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
4) un rappresentante del Ministero del tesoro;
5) un rappresentante del Ministero del bilancio a della programmazione economica;
6) un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede il consorzio richiedente;
7) due rappresentanti di ciascuna delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni piu' rappresentative presenti nel CNEL;
8) un rappresentante di organismi consortili per l'esportazione;
9) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
10) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.
4. Per i componenti di cui ai numeri da 2) a 5) si provvedera' anche alla nomina dei sostituti, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che interverranno in caso di assenza dei titolari.
5. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Art. 16
1. Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.1234
Titolo V. Societa' consortili miste
Art. 17
1. Per le finalita' specificate agli articoli seguenti possono costituirsi societa' consortili fra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato, con la partecipazione, a seconda dei casi, di enti pubblici, anche territoriali, e enti privati di ricerca ed assistenza tecnica.
2. L'attivita' di tali societa' consortili puo' riguardare:
a) la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni, nonche' la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate. In particolare, possono essere svolti i seguenti compiti:
1) acquisizione, diffusione, applicazione di informazioni tecnologiche, promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica;
2) l'elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca per il risparmio energetico e per l'acquisizione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative ai prodotti petroliferi;
b) l'acquisizione di aree, nell'ambito di aree industriali attrezzate, attraverso:
1) la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonche' l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attivita' collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dai programmi di interventi pluriennali ed eventuali varianti nell'ambito di accordi con gli enti locali competenti;
2) l'azione promozionale per l'insediamento di attivita' produttive ivi compresa l'acquisizione di incarichi di progettazione tecnica;
3) la vendita o la concessione di lotti alle imprese consorziate; la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attivita' industriali e artigianali, depositi e magazzini;
4) la vendita, la locazione, il leasing dei fabbricati e degli impianti alle imprese consorziate;
5) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi.
Art. 18
1. Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attivita' previste dall'articolo 17, lettera a), della presente legge, le regioni sono delegate a concedere contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili.
2. Il contributo non potra' superare l'importo massimo di lire 300 milioni.
Art. 19
1. Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attivita' previste dall'articolo 17, lettera b), della presente legge, le regioni possono concedere contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili.
2. Il contributo non potra' superare l'importo massimo di lire 300 milioni.
Art. 20
1. Le domande di ammissione al contributo di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge dovranno essere presentate alla regione competente per territorio, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto del consorzio o della societa' consortile, dalla documentazione delle spese sostenute, nonche' da una relazione concernente i programmi di attivita'.
Art. 21
1. Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1984, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, assegnando le rispettive somme alle regioni, secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.23
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1982, lo stanziamento potra' essere aumentato dalla legge finanziaria, in caso di revisione degli importi di cui all'articolo 9, commi primo e quarto.