Provvidenze a favore dei consorzi e delle societa' consortili tra piccole e medie imprese nonche' delle societa' consortili miste
Testo vigente
Art. 11
1. L'istituto centrale per il credito a medio termine utilizzera' per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 i fondi gia' assegnati e da assegnare fino al 1980 ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 374, e non impiegati per i finanziamenti previsti dalla legge stessa.
2. A partire dal 1981, i fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine saranno ulteriormente aumentati di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.23
3. Il 20 per cento di tale somma e' riservato ai consorzi costituiti tra imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della presente legge. La parte di tale somma non utilizzata entro il 31 dicembre puo' essere spesa, negli anni successivi, senza essere soggetta alla predetta riserva.
Art. 12
1. I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacita' operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attivita' istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, fino ad un massimo di lire 10 milioni annui.
2. Per la concessione del contributo saranno utilizzate le disponibilita' stanziate per interventi a favore di consorzi di garanzia collettiva fidi all'articolo 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
3. L'attuazione degli interventi avverra' in conformita' delle procedure e dei criteri stabiliti con proprie direttive dal CIPI.
Titolo IV. Consorzi per il commercio estero
Art. 13
1. Ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbiano come scopi sociali esclusivi l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse, possono, inoltre essere concessi, per tali specifici scopi, contributi finanziari annuali, purche' gli stessi non siano volti a sovvenzionare la esportazione.
2. La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della societa' consortile, dei programmi di attivita', nonche' di una dettagliata relazione concernente le specifiche attivita' svolte.
3. Il contributo puo' essere concesso nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 100 milioni.
4. Ai consorzi e alle societa' corsortili di cui all'articolo 1, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non piu' di cinque anni, il contributo puo' essere concesso nella percentuale massima del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermo restando il limite massimo annuale di lire 100 milioni.
5. Per i consorzi e le societa' consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure dei contributi indicate nei commi precedenti possono essere elevate rispettivamente al 50 e al 70 per cento.
6. Il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 15.
7. Copia della domanda corredata della necessaria documentazione va inoltrata dal consorzio richiedente alla regione nel cui territorio lo stesso consorzio ha sede legale.
8. Entro trenta giorni dall'inoltro della domanda la regione esprime il proprio parere. Decorso tale termine il parere si intende favorevole.
Art. 14
1. Ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 13 della presente legge, che al momento della presentazione delle domande risultino costituiti da non piu' di cinque anni, possono essere concessi contributi finanziari speciali per la realizzazione di programmi pluriennali di attivita'.
2. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese programmate, elevabile al 60 per cento per i consorzi e le societa' consortili costituite tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per un importo massimo non superiore a lire 50 milioni l'anno, per un triennio.
3. I programmi, che devono indicare le specifiche attivita' da svolgere, i tempi ed i modi di attuazione, nonche' i preventivi di spesa, devono essere presentati per la approvazione al Ministero del commercio con l'estero corredati dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della societa' consortile.
4. L'erogazione del contributo a favore dei programmi approvati dovra' avvenire anno per anno, a consuntivo, previo accertamento dell'avvenuta attuazione delle varie fasi del progetto.
5. Il Ministro del commercio con l'estero delibera sui programmi per i quali e' stato richiesto il contributo, secondo le modalita' di cui all'articolo 13, sesto comma, della presente legge.
6. I consorzi che si avvalgano del contributo finanziario speciale non possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 13, terzo e quarto comma, della presente legge, ne' sono ammessi al finanziamento agevolato di cui all'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge stessa.
Art. 15
1. Presso il Ministero del commercio con l'estero, e' costituito un comitato interministeriale con il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici previsti dal presente titolo IV.
2. Il comitato, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, e' composto da:
1) il Ministro del commercio con l'estero o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, con funzione di presidente;
2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
3) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
4) un rappresentante del Ministero del tesoro;
5) un rappresentante del Ministero del bilancio a della programmazione economica;
6) un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede il consorzio richiedente;
7) due rappresentanti di ciascuna delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni piu' rappresentative presenti nel CNEL;
8) un rappresentante di organismi consortili per l'esportazione;
9) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
10) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.
4. Per i componenti di cui ai numeri da 2) a 5) si provvedera' anche alla nomina dei sostituti, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che interverranno in caso di assenza dei titolari.
5. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Art. 16
1. Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.1234
Titolo V. Societa' consortili miste
Art. 17
1. Per le finalita' specificate agli articoli seguenti possono costituirsi societa' consortili fra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato, con la partecipazione, a seconda dei casi, di enti pubblici, anche territoriali, e enti privati di ricerca ed assistenza tecnica.
2. L'attivita' di tali societa' consortili puo' riguardare:
a) la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni, nonche' la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate. In particolare, possono essere svolti i seguenti compiti:
1) acquisizione, diffusione, applicazione di informazioni tecnologiche, promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica;
2) l'elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca per il risparmio energetico e per l'acquisizione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative ai prodotti petroliferi;
b) l'acquisizione di aree, nell'ambito di aree industriali attrezzate, attraverso:
1) la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonche' l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attivita' collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dai programmi di interventi pluriennali ed eventuali varianti nell'ambito di accordi con gli enti locali competenti;
2) l'azione promozionale per l'insediamento di attivita' produttive ivi compresa l'acquisizione di incarichi di progettazione tecnica;
3) la vendita o la concessione di lotti alle imprese consorziate; la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attivita' industriali e artigianali, depositi e magazzini;
4) la vendita, la locazione, il leasing dei fabbricati e degli impianti alle imprese consorziate;
5) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi.
Art. 18
1. Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attivita' previste dall'articolo 17, lettera a), della presente legge, le regioni sono delegate a concedere contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili.
2. Il contributo non potra' superare l'importo massimo di lire 300 milioni.
Art. 19
1. Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attivita' previste dall'articolo 17, lettera b), della presente legge, le regioni possono concedere contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili.
2. Il contributo non potra' superare l'importo massimo di lire 300 milioni.
Art. 20
1. Le domande di ammissione al contributo di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge dovranno essere presentate alla regione competente per territorio, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto del consorzio o della societa' consortile, dalla documentazione delle spese sostenute, nonche' da una relazione concernente i programmi di attivita'.
Art. 21
1. Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1984, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, assegnando le rispettive somme alle regioni, secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.23
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1982, lo stanziamento potra' essere aumentato dalla legge finanziaria, in caso di revisione degli importi di cui all'articolo 9, commi primo e quarto.
Art. 22
1. I contributi di cui ai precedenti articoli 18 e 19 possono cumularsi con agevolazioni finanziarie disposte dalla presente legge o da altre leggi dello Stato, purche' non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti da queste stesse leggi.
Art. 23
1. La Cassa per il credito alle imprese artigiane puo' concedere, su proposta dei comitati tecnici regionali previsti dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, contributi in conto canoni di locazione finanziaria in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 37 della predetta legge, e successive modificazioni. La stessa facolta' e' attribuita ai comitati tecnici regionali della Cassa i quali possono altresi' concedere con le stesse modalita' tali contributi in conto canoni anche su appositi fondi eventualmente messi a disposizione dalle regioni.
2. La garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica fino al 90 per cento dell'eventuale perdita finale relativa alle operazioni effettuate in favore delle imprese artigiane insediate nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.
3. Il fido massimo di cui all'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concedibile ad uno stesso consorzio o societa' consortile, costituito anche in forma di cooperativa, si determina moltiplicando il fido limite concedibile ad una stessa impresa artigiana per il numero delle imprese consorziate.
Art. 24
1. La legge 30 aprile 1976, n. 374, e' abrogata.
Art. 25
1. Le disponibilita' residue relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1976, n. 374, sono fatte affluire in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981 per essere poi riassegnate, per le finalita' di cui alla presente legge, ai competenti stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero del commercio con l'estero.
2. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1981, valutato in lire 12 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' residue di cui al comma precedente, nonche' a carico del capitolo 7544 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1981.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 maggio 1981
PERTINI
FORLANI - PANDOLFI - ANDREATTA - LA MALFA - REVIGLIO - MANCA
Visto, il Guardasigilli: SARTI