diritto.io

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Testo vigente

Art. 3 Declaratorie di categorie

1. Con effetto dal 1 gennaio 1982 le declaratorie di categorie, di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono modificate come segue:
Categoria I: Attivita' semplici.
Attivita' elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.
Categoria II: Attivita' semplici, con conoscenze elementari.
Attivita' semplici, manuali e non, il cui esercizio ri chiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia.
Categoria III: Attivita' tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Attivita' tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari Puo' essere richiesta la utilizzazione di mezzi, strumenti apparecchiature di uso semplice.
Categoria IV: Attivita' amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilita' personali.
Attivita' amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacita' di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione.
Categoria V: Attivita' con conoscenze specialistiche e responsabilita' di gruppo.
Attivita' amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nella esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unita' operative.
Categoria VI: Attivita' con conoscenze professionali e responsabilita' di unita' operative.
Attivita' amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilita' di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entita' e di settori o impianti o gruppi di piccole unita' operative costituite all'interno di uffici complessi, nonche' da responsabilita' dei risultati conseguiti dalle unita' operative sottordinate.
Puo' essere prevista altresi' attivita' di ispezione contabile, nonche' qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attivita' di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo.
Categoria VII: Attivita' con preparazione professionale ed eventuale responsabilita' di unita' organiche.
Attivita' amministrativo-contabili o tecniche, richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facolta' di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione, direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonche' controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unita' organiche di media entita' o grandi ripartizioni interne di unita' organiche di rilevante entita'.
La preposizione alle unita' organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unita' organiche di rilevante entita' comporta la piena responsabilita' per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
Categoria VIII: Attivita' con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilita' di grandi unita' organiche.
Attivita' amministrative, tecniche o ispettive e di studio e ricerca, analisi e progettazione, direzione di lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi da conseguire, nonche' di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unita' organiche di rilevante entita', e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa e responsabilita' diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unita' organiche sottordinate.

Art. 4 Vice direttore dell'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni

1. Fermo restando il numero di posti di qualifica di dirigente superiore tecnico delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le funzioni di vice direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni previste dal quadro C della tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono essere conferite ad uno dei consiglieri ministeriali aggiunti di cui al quadro H della tabella sopra indicata, in servizio presso l'Istituto medesimo.

2. In tale ipotesi le funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, di cui al quadro C suddetto, si intendono accresciute di un posto con l'assorbimento di quello devoluto alle funzioni vicarie in seno all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5 Settore dell'esercizio - Dotazioni organiche del personale con qualifica di consigliere e di vice-dirigente di VII e VIII categoria

1. Con effetto dal 1 gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e e) dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST.

2. Con effetto dalla medesima data, la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vice-dirigente e' stabilita, rispettivamente, con le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101:

  1. a) nel limite dello 0,60 per cento e dello 0,65 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

  2. b) nel limite dell'1,55 per cento e dell'1,70 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.1

Art. 6 Profili professionali e passaggi di categoria

1. I profili professionali individuati e definiti ai sensi dell'articolo 1, commi quarto, quinto e sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono ascritti - previa rielaborazione ove occorra - alle categorie rispettive secondo le nuove declaratorie di cui al precedente articolo 3, sentiti la commissione paritetica ed il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Con lo stesso decreto sono rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale, ferma restando la dotazione organica complessiva.

2. In conseguenza di quanto sopra, nella prima attuazione della presente legge, il personale interessato passa di categoria in base alla nuova ascrizione del proprio profilo professionale, sempreche' svolga gia' le relative mansioni. Il passaggio stesso e' subordinato al superamento di apposito accertamento professionale per il personale che non svolga gia' le suddette mansioni.

3. In corrispondenza del soprannumero che dovesse verificarsi in una qualifica funzionale per effetto del passaggio di cui sopra, sono tenuti vacanti, fino al suo riassorbimento, altrettanti posti nella qualifica del corrispondente profilo della categoria immediatamente inferiore. Il personale collocato in soprannumero, in attesa del suddetto riassorbimento, e' utilizzato nelle mansioni dei citati posti tenuti vacanti nella categoria inferiore.

4. Il passaggio nelle nuove categorie avra' decorrenza dal 1 gennaio 1982 ed avverra' in base alle norme di inquadramento economico contenute nell'articolo 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101, prescindendo dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

Art. 7 Accesso alle categorie

1. Salvi i passaggi di categoria di cui al precedente articolo 6 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie a far tempo dal 1 gennaio 1982 e le riserve di posti per il personale interno nei concorsi pubblici sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 8 Anzianita' minima di funzioni per i passaggi di categoria

1. Salvi i passaggi di categoria di cui al precedente articolo 6, il personale che non abbia svolto per almeno un anno le funzioni proprie della categoria di appartenenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101, non puo' conseguire il passaggio a categoria superiore.

2. Quanto previsto dal comma precedente non si applica al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia al medesimo consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il tempo stabilito dal comma stesso.

Art. 9 Concorsi di reclutamento

1. I concorsi pubblici di reclutamento sino alla VI categoria possono essere compartimentali, zonali, interprovinciali o provinciali.

2. I programmi di esame, da stabilirsi con le modalita' di cui all'articolo 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, possono prevedere una prova consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica o una prova attitudinale.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di eta' per l'accesso a tutte le categorie previste dall'ordinamento in vigore, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 giugno 1978, n. 288.

4. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 47 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e tutte le altre disposizioni in contrasto con la norma di cui al comma precedente.

Art. 10 Commissioni esaminatrici per concorsi pubblici di reclutamento

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di reclutamento sono composte di tre membri; salvo il presidente, gli altri due membri possono essere scelti anche fra il personale in quiescenza e, limitatamente ai concorsi per l'accesso sino alla V categoria, fra il personale appartenente alla VIII categoria.

2. Per i concorsi indetti dalle Aziende postelegrafoniche il numero minimo dei candidati, previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per l'integrazione delle commissioni esaminatrici, e' ridotto rispettivamente a 500 ed a 1.000 unita'.

Art. 11 Vincitori di concorsi pubblici di reclutamento

1. I vincitori dei pubblici concorsi indetti dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonche' gli idonei utilmente collocati in graduatoria possono essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneita' fisica, subordinatamente alla disponibilita' dei posti in organico e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

2. La nomina decorre, agli effetti giuridici, dalla data fissata da ciascuna Azienda per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio.

3. Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina.

4. Sono altresi' esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Art. 13 Riserve di posti

1. Le riserve di posti nei concorsi pubblici di accesso alle categorie professionali si applicano anche nel caso di assunzione di contingenti di idonei a norma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

2. Ai concorsi per l'accesso alle categorie dalla II alla V si applicano esclusivamente le riserve previste dal provvedimento indicato nel precedente articolo 7.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 OTTOBRE 1989, N. 355.

4. Per i concorsi pubblici compartimentali di accesso alla qualifica di operatore specializzato di esercizio, gia' espletati o indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, la facolta' di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, puo' indifferentemente essere esercitata per la nomina nel contingente degli uffici locali o in quello degli uffici principali. La rinuncia alla nomina nel contingente stabilito dall'Amministrazione, ovvero la decadenza dalla nomina stessa, comporta l'esclusione dell'interessato dall'assunzione nell'altro contingente.

5. Ogni graduatoria ha una sua autonoma validita' ed i diritti all'inserimento tra i vincitori degli idonei vanno salvaguardati rispetto al concorso cui hanno partecipato.

Art. 14 Assunzione del coniuge superstite o del figlio del dipendente deceduto per causa di servizio

1. L'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e' sostituito dal seguente:
"Oltre a quanto previsto all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta.
A tal fine sono utilizzati i posti disponibili nelle attuali prima, seconda, terza e quarta categoria.
In caso di rinuncia espressa da parte del coniuge o di sua inesistenza, le Aziende predette hanno eguale facolta' di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne faccia richiesta entro due anni dal riconoscimento che il decesso e' avvenuto per causa direttamente connessa con il servizio o, se piu' favorevole, dal raggiungimento della maggiore eta'. Allorche' piu' figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le aziende possono procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita".

Art. 15 Concorsi interni

1. La percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento al personale in servizio puo' essere attribuita, fino al 31 dicembre 1983, mediante autonomi concorsi interni.

2. Il cinquanta per cento dei posti non riservati ai passaggi interni, disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1983 nei contingenti delle categorie III e IV di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e' attribuito, mediante autonomi concorsi, al personale precario che prestito abbia prestato servizio per almeno tre mesi nell'ultimo triennio nelle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il conferimento dei posti del contingente degli operatori di esercizio ULA.

Art. 16 Disposizioni particolari per il personale ULA

1. Il personale di IV categoria del contingente ULA, nominato titolare di ufficio locale a seguito delle ordinanze in data 1 dicembre 1975 e 1 settembre 1977 del direttore centrale ULA e tuttora in servizio con; tali funzioni, e' inquadrato nella V categoria di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, con la qualifica di dirigente d'esercizio - contingente ULA - agli effetti giuridici dal 1 luglio 1979 ed a quelli economici con la stessa decorrenza o con decorrenza successiva a seconda della data in cui ha assunto le succitate funzioni.

Art. 17 Sostituti portalettere

1. Ai fini della determinazione dei posti da conferire con i concorsi per la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3, sono considerati disponibili anche i posti di operatore di esercizio degli uffici locali vacanti nell'assegno della provincia.

Art. 18 Disposizioni particolari per il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

1. I vincitori del concorso riservato previsto dall'articolo 38 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono inquadrati nella V categoria di cui all'articolo 3 della legge medesima, qualifica funzionale di dirigente di commutazione, con effetti giuridici dal 1 luglio 1979 ed economici dalla stessa data, se gia' svolgevano le relative mansioni.

Art. 19 Personale divenuto fisicamente inidoneo

1. Il personale gia' in servizio, divenuto successivamente, per qualsiasi motivo, permanentemente inidoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza, e' mantenuto in servizio a condizione che possegga i requisiti di idoneita' occorrenti per l'esercizio delle mansioni di altro profilo professionale della stessa categoria, nel quale viene inquadrato sempreche' vi sia disponibilita' di posti.

2. In mancanza, e con il proprio assenso, puo' essere trasferito nel contingente di un profilo appartenente a categoria inferiore sempreche' sia idoneo a tali mansioni e vi sia disponibilita' di posti.

3. Quanto sopra vale anche per il personale divenuto in via permanente parzialmente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza, quando non sia possibile utilizzarlo nelle altre mansioni dello stesso profilo.

4. Ai fini di quanto sopra e' considerata permanente l'inidoneita' totale o parziale che si protragga per un periodo superiore a 18 mesi.

5. Per il raggiungimento del suddetto periodo non si considerano gli intervalli di idoneita' inferiori ai 3 mesi.

6. Al personale collocato in profilo di categoria inferiore a norma dei commi precedenti e' conservata l'anzianita' maturata nella stessa categoria di provenienza.

7. Al personale medesimo e' attribuita la classe di stipendio che gli assicuri un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del collocamento nella categoria inferiore.

Art. 20 Inquadramento dei procaccia vincolati con obbligazione personale

1. In caso di trasformazione in gestione diretta del servizio cui sono addetti, i procaccia vincolati con obbligazione personale sono direttamente inquadrati nella terza categoria di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, con la qualifica di operatore d'esercizio del contingente ULA.

2. Si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite di eta'.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle trasformazioni avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, purche' non anteriori al 1 maggio 1978; non si applicano ai servizi di procacciato istituiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21 Riscatto servizio

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge puo' chiedere, entro il termine perentorio di un anno dalla data stessa, il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di servizio, debitamente accertati dall'Amministrazione, prestati in qualita' di ex coadiutore di agenzia postelegrafonica.

2. A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 14, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dietro contemporaneo recupero dei contributi versati all'INPS.

Art. 22 Personale collocato a riposo

1. Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 1 maggio 1979 al 31 gennaio 1981 si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1 febbraio 1981 e con riferimento all'anzianita' maturata fino alla data di cessazione dal servizio.

2. Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1 febbraio 1981, e' effettuato il conguaglio con le somme comunque erogate a titolo di pensione.