Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia
Testo vigente
Art. 34
1. Per consentire il completamento degli interventi per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, di cui ai piani triennali previsti dalla legge 28 maggio 1981, n. 296, e' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 15 miliardi per il 1982 e di lire 15 miliardi per il 1983.
2. Al relativo onere si fa fronte a carico delle disponibilita' del conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del trattato di Roma".
Titolo III. Disposizioni diverse
Art. 35
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362
Art. 36
1. Gli stanziamenti relativi agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti di cui all'articolo 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, devono essere utilizzati secondo i criteri, le modalita' e le procedure della legge 6 agosto 1974, n. 366.
Art. 37
1. Per l'anno 1982, i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro.
2. Per l'anno 1982, anche le contabilita' speciali fruttifere aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle province e dei comuni sono infruttifere.
Art. 38
1. L'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, non si applica agli enti previdenziali autonomi di categoria e alle aziende pubbliche degli enti locali che non ricevono trasferimenti a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni o degli enti locali.
2. Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 10 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non sono computabili le somme costituenti entrate della regione Sicilia a norma dell'articolo 36 dello statuto della regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell'articolo 38 di detto statuto, nonche' quelle costituenti entrate proprie della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano.
3. Alle somme anzidette non si applicano le disposizioni recate dagli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.
Art. 39
1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessita' delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982".
Art. 40
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1982, sono trasferite nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese iscritte in conto competenza nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 e n. 37 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, nonche' i rispettivi residui passivi risultanti alla chiusura dello stesso anno finanziario 1981.
2. Nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo concernente la disciplina dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il controllo amministrativo-contabile sugli atti della Presidenza stessa continua ad essere esercitato dalla ragioneria centrale per i servizi del tesoro.
3. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' altresi' istituita una ulteriore rubrica intestata "Alto commissario per il coordinamento dei servizi di protezione civile".
Art. 41
1. L'esenzione di cui all'articolo 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' estesa ai libretti di risparmio di previdenza istituiti con decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Per i libretti di risparmio vincolati, istituiti con il medesimo decreto, l'esenzione di cui al primo comma e' limitata al 50 per cento degli interessi maturati.
Art. 42
1. L'importo complessivo di lire 1.700 miliardi iscritto nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), rispettivamente nell'anno finanziario 1979 per lire 900 miliardi e nell'anno finanziario 1980 per lire 800 miliardi, quale netto ricavo previsto per i mutui autorizzati dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' ridotto, in sede di rendiconto per l'anno 1981, di lire 1.615 miliardi in relazione alla quota dei mutui non stipulati.
2. Di pari importo sono complessivamente ridotte le disponibilita' in conto residui ed in conto competenza esistenti sul corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda.
3. Correlativamente, le somministrazioni del Ministero del tesoro in applicazione del primo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano determinate in lire 900 miliardi per l'anno 1982, lire 600 miliardi per l'anno 1983 e lire 515 miliardi per l'anno 1984, cosi' come indicato nella tabella A allegata alla legge 26 aprile 1982, n. 181.
Art. 43
1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, oltre che nelle forme previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nella forma di buoni del Tesoro poliennali, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84;
2. detti buoni poliennali del Tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza nell'anno finanziario o il 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo.
3. La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e' cosi' modificata:
"C) Titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, di durata fino a dieci anni, nonche' titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi di emissione, i tassi di interesse e ogni altra condizione e modalita' relative alla emissione e al collocamento di tali titoli".
Art. 44
1. Gli enti, di cui all'articolo 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, escluso l'ENEL, che debbano effettuare pagamenti a favore di altri enti di cui allo stesso articolo, sono tenuti a disporre tali pagamenti mediante trasferimenti di fondi dai propri conti correnti o contabilita' speciali presso le tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Sugli stessi conti o contabilita' speciali sono altresi' disposti i versamenti a favore dello Stato.
2. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalita' di attuazione delle norme di cui al presente articolo.
Art. 45
1. Entro il 30 giugno 1983 il Governo adegua il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 46
1. L'autorizzazione di spesa per l'anno 1982 di lire 1.300 miliardi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale, e' ripartita - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 18 e 20 della citata legge n. 46 del 1982 - in ragione di lire 700 miliardi per il conferimento al Fondo speciale per la ricerca applicata, lire 500 miliardi per il conferimento al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e lire 100 miliardi per il conferimento al Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici.
2. Fino alla adozione dei provvedimenti, delle direttive e degli altri adempimenti previsti nella legge di cui al precedente primo comma, e comunque non oltre la durata dell'esercizio finanziario in corso, la concessione delle agevolazioni finanziarie a valere sulle disponibilita' del Fondo speciale per la ricerca applicata e' effettuata in base alle procedure vigenti al 1° febbraio 1982.
Art. 47
1. Il tesoro dello Stato e' autorizzato a corrispondere la somma di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, mediante conferimento alla Banca nazionale del lavoro, in conto e fino alla concorrenza del valore di L. 205.829.040.000, della propria quota di partecipazione nell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE), del patrimonio netto dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (INFIR) a seguito della sua incorporazione nella Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nonche' di proprie quote di partecipazione nelle sezioni istituite presso la Banca nazionale del lavoro stessa.
2. Per la quota di partecipazione alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione il conferimento di cui al precedente comma non puo' superare il 30 per cento.
3. Il valore delle quote di partecipazione da conferire sara' determinato mediante stima da parte di un collegio di tre esperti nominati uno dal Ministro del tesoro, uno dalla Banca nazionale del lavoro, uno di comune accordo dai primi due.
Art. 48
1. Ai possessori di titoli rappresentanti quote di capitale delle aziende e degli istituti di credito pubblici che percepiscono utili distribuiti dagli stessi, si rende applicabile il regime fiscale di cui agli articoli 1 e 4 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, ovvero l'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successivo modificazioni e integrazioni, qualora dette quote non incorporino il diritto di voto.
2. Nella determinazione del reddito dell'ente, limitatamente agli utili pagati sui titoli di mero risparmio, si applica la detrazione di cui all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.
Art. 49
1. L'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministro del tesoro, su richiesta dei Presidenti delle competenti commissioni permanenti delle due Camere, cura la trasmissione, per il tramite della predetta commissione, delle informazioni, delle notizie e dei documenti che le medesime commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti.
Il Ministro del tesoro, la Presidenza del Senato della Repubblica e la Presidenza della Camera dei deputati raggiungono le opportune intese per predisporre i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero del tesoro.
Le modalita' dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e sotto la responsabilita' delle presidenze delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati".
2. Il quarto comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e' sostituito dai seguenti:
"Ai fini anzidetti la commissione ha diretto accesso al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato e puo' procurarsi tutte le informazioni, le notizie e i documenti di cui dispongono la ragioneria generale medesima, la Direzione generale del tesoro, e le altre amministrazioni ed enti compresi nel settore pubblico allargato.
In relazione alle esigenze della commissione, al Ministero del tesoro si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.
Per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici, nonche' per le esigenze di cui al precedente comma, la spesa annua per il funzionamento della commissione tecnica per la spesa pubblica e' elevata di 300 milioni cui si provvede, per l'anno finanziario 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro"".
Art. 50
1. All'articolo 27 della legge 29 maggio 1982, n. 308, il primo comma e' cosi' sostituito:
"All'onere complessivo di lire 878 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 410 miliardi per l'anno 1981 e di lire 468 miliardi per l'anno 1982".
Titolo IV. Disposizioni per la utilizzazione del "fondo investimenti e occupazione"
Art. 51
1. Le disponibilita' del Fondo investimenti e occupazione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono ripartite, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, in:
1) lire 1.400 miliardi per la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo di rotazione per investimenti mobiliari;
2) lire 1.000 miliardi all'Ente nazionale per l'energia elettrica;
3) lire 300 miliardi per maggiori detrazioni sulla imposta sul valore aggiunto;
4) lire 870 miliardi per finanziamento di interventi infrastrutturali o sul territorio o di rilevante interesse economico anche per l'agricoltura;
5) lire 1.180 miliardi per interventi nel settore industriale pubblico e privato;
6) lire 100 miliardi per interventi, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, a favore di imprese cooperative;
7) lire 50 miliardi per la meccanizzazione in agricoltura;
8) lire 100 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di esercizio di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;
9) lire 100 miliardi per interventi nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403;
10) lire 50 miliardi per interventi a favore della cooperazione agricola, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403;
11) lire 70 miliardi per il pagamento delle garanzie gia' escusse di cui all'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119;
12) lire 100 miliardi per l'incremento del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
13) lire 30 miliardi ad incremento dei fondi di dotazione degli istituti di mediocredito regionali del Mezzogiorno, da ripartirsi con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Art. 52
1. E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un Fondo speciale di rotazione, con contabilita' separata, destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali di credito a medio termine per il finanziamento agevolato, ai sensi delle vigenti leggi d'incentivazione, d'investimenti per impianti industriali, per costruzioni d'immobili con destinazione abitativa non inferiore al settanta per cento e per l'ammodernamento delle imprese esercenti il commercio.
2. La dotazione del Fondo e' di lire 1.400 miliardi e sara' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente versata in conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato in ragione di lire 400 miliardi per l'esercizio 1982 e di lire 1.000 miliardi per l'esercizio finanziario 1983.
3. Gli utili del Fondo, al netto delle spese di amministrazione determinate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, sono destinati all'incremento della dotazione iniziale.
4. Nella prima attuazione della legge, gli istituti interessati, relativamente ai finanziamenti deliberati dagli organi statutari ma non stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, inoltrano al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria generale della programmazione economica, entro e non oltre trenta giorni da tale data, apposita domanda con la dimostrazione quantitativa del contributo specifico dell'operazione agli obiettivi del Piano a medio termine.
5. Per le successive attuazioni della legge, il CIPE determina, con delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la data per la presentazione, a pena di decadenza, delle domande da parte degli istituti di credito speciale, indicando i criteri per la relativa valutazione secondo gli obiettivi della programmazione economica.
6. Il tasso delle emissioni obbligazionarie e' uguale al tasso effettivo massimo che di volta in volta viene determinato dalla Banca d'Italia.
7. Nei quarantacinque giorni successivi al termine di presentazione delle domande, il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina con decreto motivato la quantita' di obbligazioni, ripartita per istituto, che la Cassa depositi e prestiti sottoscrive entro i successivi quindici giorni.
Art. 53
1. L'acquisto dei titoli di cui al precedente articolo 52 viene deliberato dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti con i poteri del consiglio di amministrazione. Le operazioni effettuate saranno comunicate al consiglio di amministrazione nella prima adunanza utile.
2. Previo assenso del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Fondo potra' alienare a terzi quote dei titoli sottoscritti a norma del medesimo articolo 52.
Art. 54
1. Per la realizzazione, conformemente alla programmazione nazionale nel settore elettrico, di progetti immediatamente eseguibili ai fini della produzione di energia elettrica e' autorizzata un'assegnazione straordinaria al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica di lire 1.000 miliardi per l'anno 1982 da erogare previa delibera del CIPE che determina i progetti da realizzare su motivata proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione dei progetti da realizzare, il CIPE valuta il contributo di ciascun progetto al Piano energetico nazionale e ne vaglia le alternative tecniche possibili (termoelettriche, nucleari e idroelettriche). La delibera dovra' motivare le scelte adottate.
2. Ai fini della programmazione nazionale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunichera' alle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i criteri e i termini della proposta da presentare al CIPE.