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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

Testo vigente

Art. 31

1. L'apporto dello Stato di cui al punto 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, puo' essere elevato per l'anno 1979 sino al limite di 1.500 miliardi di lire.

2. Lo Stato si assume, altresi', sino al limite di 600 miliardi di lire, l'onere del presunto disavanzo d'esercizio per lo stesso anno degli enti di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, in essi compreso l'ENPDEDP. L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, e' disposto entro il mese successivo al termine di ogni bimestre di gestione su richiesta dei commissari liquidatori di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, comprovante lo squilibrio fra le spese per prestazioni obbligatorie e di funzionamento rispetto alle entrate relative a
contributi e ad altro titolo avente scadenza nel periodo considerato.

3. La richiesta e' corredata dal riepilogo degli estratti conto
relativi alle disponibilita' finanziarie esistenti presso gli incaricati della riscossione alla fine del relativo bimestre nonche' da un verbale di conformita' dell'organo interno di controllo.

Art. 32

1. Le norme di cui al precedente articolo 23 si applicano anche per le dilazioni ed i differimenti concessi dagli enti gestori di forme di assistenza obbligatoria di malattia per contributi o somme a qualsiasi titolo ad essi spettanti.

2. I commissari liquidatori ed i funzionari che presiedono ai competenti servizi amministrativi e di ragioneria degli enti o gestioni di malattia sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dall'omesso o ritardato accertamento dei contributi, proventi od altre entrate dovuti, a qualsiasi titolo, agli enti stessi, nonche' della mancata, tempestiva instaurazione e prosecuzione delle procedure per il recupero dei crediti.

3. Agli enti medesimi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 4 agosto 1978, n. 461.

Art. 33

1. E' fatto divieto agli enti o gestioni per l'assistenza obbligatoria di malattia di concedere al di fuori dei vigenti regolamenti degli enti stessi contributi a complemento o integrazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche erogate in forma diretta o indiretta.

2. Ai fini di ridurre la durata di degenza negli enti ospedalieri, i relativi servizi di accertamento diagnostico devono operare per un numero di ore non inferiore a quello d'obbligo del personale addetto.

Art. 34

1. Per l'attuazione di un piano straordinario di interventi nei settori dell'edilizia demaniale, delle opere idrauliche e delle opere marittime e' autorizzata, per il periodo 1979-1981, la spesa complessiva di 2.200 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici come segue:

  1. 1) per lavori di carattere straordinario, a cura ed a carico diretto dello Stato con pagamenti non differiti, concernenti:

    1. a) la costruzione e sistemazione dei porti ed altre opere marittime;

    2. b) il recupero, rinnovazione e riparazione dei mezzi effossori e le escavazioni marittime;

    3. c) la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali; rispettivamente, 250 miliardi, 15 e 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 e 250 miliardi, 10 e 4 miliardi per l'anno finanziario 1981;

  2. 2) per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, compresa la realizzazione di serbatoi per laminazione di piene, 180 miliardi per l'anno finanziario 1979 e 250 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981;

  3. 3) per costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento:

    1. a) di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali;

    2. b) di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, delle regioni o di altri soggetti in conformita' alla legge 14 marzo 1968, n. 292; rispettivamente 206 miliardi e 12 miliardi per l'anno finanziario 1979, 233 miliardi e 13 miliardi per l'anno finanziario 1980 e 242 miliardi e 14 miliardi per l'anno finanziario 1981.

    Lo stanziamento di lire 250 miliardi, relativo agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti per l'anno 1979, per l'importo di lire 215 miliardi deve essere utilizzato secondo i criteri degli articoli 4 e 6 della legge 6 agosto 1974, n. 366.

Il Ministro dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 2.200 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare le somme autorizzate in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

Art. 35

1. Per provvedere al completamento di opere di edilizia scolastica, tanto per le opere trasferite alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera c) punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, quanto per le opere di residua competenza statale, finanziate ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, e precedenti, ivi compresi gli oneri maturati o maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giudiziaria ed imposta sul valore aggiunto, e' autorizzata la spesa di 245 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.

2. Il Ministero dei lavori pubblici riconosce alle regioni che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, hanno provveduto ad inserire nel programma di edilizia scolastica, previsto all'articolo 3 della stessa legge, il completamento di opere finanziate dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, le somme a tal uopo impiegate ai fini della utilizzazione della spesa sopra indicata.

3. Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 245 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 100 miliardi in ciascuno degli anni 1979 e 1980 e di 45 miliardi nell'anno 1981.

Art. 36

1. Per provvedere al completamento delle opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, finanziate con l'articolo 18, secondo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.

2. Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 15 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 5 miliardi in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

Art. 37

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi alle regioni per l'erogazione ai comuni, ai consorzi, ai consorzi intercomunali e alle province delle somme necessarie per l'attuazione delle finalita' indicate dall'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. Lo stesso Ministero e', altresi', autorizzato a concedere contributi alle regioni per l'erogazione alle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319, delle somme necessarie per l'attuazione delle finalita' indicate nel predetto articolo 20.

3. La spesa di cui ai commi precedenti sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 e 15 miliardi per il 1981.

Art. 38

1. Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721, e' autorizzato un limite d'impegno di 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 39

1. Per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di intervento gia' adottati per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle cliniche universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici universitari, ammessi al contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, 20 giugno 1969, n. 383, e 10 ottobre 1975, n. 551, nonche' sulle spese per revisione prezzi contrattuali di opere gia' eseguite ed ammesse in precedenza al contributo dello Stato, sono autorizzati i limiti di impegno, rispettivamente, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1979, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di 4 miliardi per l'anno finanziario 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 40

1. Per provvedere, a cura del Ministero dei lavori pubblici, agli adempimenti, relativi all'attuazione di piani di ricostruzione, previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933, compresi i completamenti dei lotti iniziati, e' autorizzato il limite di impegno di 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.

Art. 41

1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e' autorizzata a contrarre mutui anche obbligazionari, in Italia o all'estero, oppure con la Banca europea per gli investimenti, per l'ammontare netto di lire duemilacinquecento miliardi per la esecuzione dei propri programmi costruttivi durante il triennio 1979-1981.

2. Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministero del tesoro e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'ANAS e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

3. Il servizio dei mutui sara' assunto dall'ANAS e le rate di ammortamento annuali, per capitale ed interessi, che non potranno essere superiori a trenta, saranno iscritte, con distinta imputazione nei bilanci dell'ANAS, specificamente vincolate a favore dell'ente mutuante, con l'obbligo della preventiva iscrizione nel proprio bilancio da parte del Tesoro dello Stato dell'ammontare relativo a ciascuna rata annuale.

4. Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

Art. 42

1. L'ammontare dei mutui che l'ANAS e' autorizzata a contrarre a' termini dell'articolo precedente per il complessivo importo netto di lire duemilacinquecento miliardi e' ripartito in tre esercizi come segue:
1979 lire novecento miliardi;
1980 lire ottocento miliardi;
1981 lire ottocento miliardi.
La presente legge non abroga il disposto di cui all'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Art. 43

1. E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per la esecuzione di un programma straordinario di opere igienico-sanitarie, da concordarsi con le regioni e da destinare alle zone particolarmente carenti di tali infrastrutture, assegnando la quota minima del 60 per cento al Mezzogiorno.

2. Il Ministro dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni fino a concorrenza del predetto importo di lire 500 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1979 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

Art. 45

1. Per far fronte agli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, il Ministro del tesoro e' autorizzato a versare al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane l'importo occorrente per il pagamento, anche in deroga alle norme regolamentari del predetto Fondo, e in sostituzione dell'ANAS, delle rate dei mutui contratti dalla Societa' autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara. Lo stanziamento e' annualmente autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

2. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a versare al suddetto Fondo centrale di garanzia l'importo di lire 75 miliardi per fronteggiare gli oneri derivanti dall'eventuale operativita' della garanzia dello Stato riconosciuta sui mutui e prestiti obbligazionari assunti all'estero, da enti autostradali a prevalente capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287.

Art. 46

1. Ai fini della programmazione il Ministro dei lavori pubblici presenta alle Camere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i piani straordinari di intervento di cui ai precedenti articoli 34, 41, 43 e le conseguenti quantificazioni di spesa per le opere previste per acquisire il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.

2. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione di cui al precedente comma il Governo provvede all'assunzione dei relativi impegni.

Art. 47

1. L'apporto complessivo di 14.500 miliardi autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 con l'articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n 183, e' aumentato di lire 400 miliardi che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1980.

2. L'importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai sensi del predetto articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa del Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere impegni nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'apporto complessivo previsto dallo stesso articolo 22 per il medesimo periodo, e' aumentato di lire 3.500 miliardi.

3. Al maggiore onere di cui al precedente comma si fara' fronte, a decorrere dall'anno finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in 700 miliardi di lire.

4. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1979, sulle disponibilita' del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale - costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 - da destinare agli interventi nei territori meridionali.

5. La Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro, a contrarre nell'anno 1979 prestiti con la Banca Europea per gli investimenti, per il completamento di progetti di opere finalizzate di rilevante interesse gia' parzialmente finanziate, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 20 della legge 2 maggio 1976 n. 183.

6. L'onere, per capitale ed interessi, di tali prestiti sara' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 48

1. Per consentire alle comunita' montane la prosecuzione degli interventi di loro competenza ai sensi e per le finalita' di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 300 miliardi, di cui lire 65 miliardi per l'anno finanziario 1979, lire 115 miliardi per l'anno 1980 e lire 120 miliardi per l'anno 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente saranno assegnate alle comunita' montane in conformita' dei criteri di riparto contenuti nel sesto comma dell'articolo 5 della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

3. Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente integrato della complessiva somma di lire 15 miliardi, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, e' elevata di lire 30 miliardi, di cui 10 per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

5. Per far fronte ai maggiori oneri necessari per il completamento delle opere statali di provvista di acqua ad uso irriguo e delle opere di bonifica eseguite anteriormente al 31 dicembre 1977, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 40 miliardi, di cui 20 miliardi per l'anno finanziario 1979, e 10 per ciascuno degli anni 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. L'autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di solidarieta', di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.

Art. 49

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni derivanti dai provvedimenti delegati per il riordinamento della pensionistica di guerra previsti dall'articolo 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875, e' autorizzata la spesa annua di lire 484 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'eventuale maggiore onere per gli anni 1980 e 1981 potra' essere autorizzato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione dei bilanci degli anni medesimi.

Art. 50

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, per un importo non superiore, complessivamente, a lire 55.802 miliardi 424.265.000 nella forma di:

  1. a) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84;

  2. b) certificati speciali di credito del tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, fatta eccezione per il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette. I certificati predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti;

  3. c) certificati di credito del tesoro di durata non superiore a dieci anni, con cedola semestrale di interessi, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal settimo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

2. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale per le emissioni di cui al comma precedente, si provvede con una maggiorazione dell'ammontare delle emissioni stesse,
maggiorazione considerata in aumento al limite di cui al primo comma.

Art. 51

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, quali risultano modificati dalla legge di conversione 27 luglio 1978, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:
"Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 1.250 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Di tale incremento una quota fino a lire 250 miliardi dovra' essere utilizzata per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista effettuata all'estero.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 125 miliardi per l'anno 1979, di 268 miliardi per l'anno 1980, di 313 miliardi per l'anno 1981, di 239 miliardi per l'anno 1982, di 140 miliardi per l'anno 1983, di 100 miliardi per l'anno 1984 e di 45 miliardi per l'anno 1985".