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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-86

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Stato di previsione dell'entrata

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1984, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Art. 2 Totale generale della spesa

1. E' approvato in lire 345.896.691.543.000 in termini di competenza ed in lire 349.11.817.339.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1984.

Art. 3 Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

2. L'assegnazione di lire 545 miliardi, autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1984, e' comprensiva della somma di lire 179.453 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Si applica il secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 164.

Art. 4 Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1984, rispettivamente fino, all'importo massimo di lire 1.383.308.175.000 e lire 1.798.647.454.000.

3. Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto, rispettivamente, con quello delle poste e delle telecomunicazioni e con quello dei trasporti.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1984-31 agosto 1984, mensilmente, un dodicesimo degli importi complessivi di cui al secondo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa ai capitoli nn. 6682, 6683, 6741, 6771, 6857, 6858, 6864, 8908 e 9004 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1984, de gli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1984, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. Ai fini dell'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 e n. 345, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli stati di previsione delle varie amministrazioni interessate, i fondi iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 6859 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

9. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni per competenza e cassa occorrenti per l'applicazione del penultimo comma, dell'articolo 10 dell'accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, relativo al finanziamento del compenso incentivante.

10. Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 1984 e' stabilito in 35.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 220.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.

11. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e' elevato, per l'anno finanziario 1984, a lire 9.000 miliardi con carattere rotativo.

12. Ai sensi dell'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa resta fissato, per l'anno finanziario 1984, in lire 9.000 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

13. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' stabilita in lire 1.100 miliardi la dotazione, per l'anno finanziario 1984, del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

14. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero medesimo.

15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento Europeo e per l'attuazione dei referendum dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

16. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:

  1. a) alla ripartizione del fondo di lire 16.420.482.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

  2. b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

17. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

18. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

19. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse semestrale, rispetto a quello minimo stabilito in sede di emissione dei predetti certificati speciali di credito del tesoro.

20. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al citato capitolo n. 6805 ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro italiano denominati in ECU.

21. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare con propri decreti di conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto, agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire alle entrate del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342 "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".

22. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1984, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 8905 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'attuazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980, e successive modificazioni ed integrazioni.

23. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

24. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

25. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

26. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 sono indicate nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

27. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472, sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 380/78 della Commissione, sul conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

28. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1983 sono riferiti alla competenza dell'anno 1984 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.

29. Per le operazioni di spesa di cui agli ultimi due commi precedenti, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

Art. 5 Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1984 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1984; e' stabilito in 200.

4. Le spese di cui al capitolo n. 3105 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Al predetto capitolo si applicano, per l'anno finanziario 1934, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

5. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1984, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

6. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' istituite nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalita' giuridica, relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonche' agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi statali.

7. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1984, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 1382 del predetto stato di previsione per le necessita' di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1984, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.

Art. 6 Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, delle disponibilita' esistenti in conto residui sul capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura; nell'edilizia e nelle infrastrutture e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e', altresi' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, nonche' ad effettuare le eventuali successive variazioni, i fondi iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 7505 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1984, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela di beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

Art. 7 Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1984, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

Art. 8 Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1984, annesso allo stato di previsione; del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

Art. 9 Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1984. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1984 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1030 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1984 possono essere emesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1984, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' l'impegno, e il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1984, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 2).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1984, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 3).

7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali e' data facolta' di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso al bilancio predetto. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1984, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 11 Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1954, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).