Sez. L, Sentenza n. 5218 del 13/06/1987 (Rv. 453812 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - PERMESSI PER CURE TERMALI - NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - PERMESSI PER CURE TERMALI - NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE.*
Nel regime dettato dalla legge 7 agosto 1982 n. 526 (art. 4) e dalla successiva legge 11 novembre 1983 n. 638 (art. 13), il dipendente debitamente autorizzato (dall'organo specialistico della struttura pubblica all'uopo indicata) a fruire di cure idrotermali "fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali" ha diritto alla retribuzione del correlativo periodo di permesso (od aspettativa), atteso che il presupposto per la fruibilità di detto permesso - consistente in una condizione di malattia che rende necessaria ed urgente la terapia idropinica - prefigura un ciclo temporale di incapacità del prestatore d'opera al lavoro (che, se proseguito, potrebbe compromettere la sua guarigione od esporlo al rischio di aggravanti) e quindi si risolve in una situazione patologica sostanzialmente equivalente allo stato di malattia, per cui trova applicazione il trattamento retributivo ex art. 2110 cod. civ.. (V 2307/80, mass n 405984; (Conf 49/87, mass n 449855; (Conf 7875/86, mass n 449814; (Conf 6336/86, mass n 448550).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 526 art. 4, Legge 11/11/1983 num. 638 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)