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Sez. L, Sentenza n. 6185 del 22/06/1998 (Rv. 516652 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE | Mancata risposta della parte - Equivalenza a risposta affermativa.
Stato
decisa il 1998-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516652-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE

In tema di querela di falso la mancata risposta della parte all'interpello rivoltole dal giudice in ordine alla volontà di avvalersi o meno del documento in giudizio deve equipararsi a risposta affermativa, giacché la produzione del documento implica di per sè la volontà di avvalersene e questa non può venir meno che a seguito di manifestazione di volontà contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)