Sez. L, Sentenza n. 6185 del 22/06/1998 (Rv. 516652 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE | Mancata risposta della parte - Equivalenza a risposta affermativa.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE
In tema di querela di falso la mancata risposta della parte all'interpello rivoltole dal giudice in ordine alla volontà di avvalersi o meno del documento in giudizio deve equipararsi a risposta affermativa, giacché la produzione del documento implica di per sè la volontà di avvalersene e questa non può venir meno che a seguito di manifestazione di volontà contraria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)