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Sez. 1, Sentenza n. 9276 del 01/03/2006 Cc. (dep. 16/03/2006) Rv. 233588 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma terzo cod. pen. - Beneficio concesso con sentenza divenuta definitiva dopo la modifica di cui alla L. n. 128 del 2001 - Revocabilità.
Stato
decisa il 2006-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233588-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

Il comma terzo dell'art. 168 cod. pen., introdotto dalla L. n. 128 del 2001, consente la revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa, qualora la sentenza sia divenuta definitiva dopo la data di entrata in vigore della nuova disposizione, in applicazione della regola dell'immediata operatività dello "ius superveniens", anche se meno favorevole al reo, con conseguente revocabilità in sede esecutiva del beneficio erroneamente concesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)