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Sez. 1, Sentenza n. 29421 del 24/06/2003 Cc. (dep. 11/07/2003) Rv. 225952 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale ai sensi del nuovo art. 168, comma 3, cod. pen. - Beneficio concesso con sentenza precedente all'entrata in vigore della modifica - Revoca - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225952-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

Non è revocabile in sede esecutiva, ma solo in esito ad impugnazione sul punto, la sospensione condizionale della pena nell'ipotesi prevista dall'art. 168 comma terzo cod.proc.pen., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 28, e cioè se concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod.pen. (secondo cui il beneficio non può essere concesso più di una volta, salva l'ipotesi prevista dalla legge), qualora la sentenza che l'abbia disposta sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della menzionata novella n. 28/2001. Ed invero, il carattere sostanziale della norma contenuta nel menzionato art. 168, comma terzo, ne preclude l'applicazione retroattiva, peraltro impedita anche qualora ad essa fosse da riconoscere natura di norma processuale, stante il limite naturale del rispetto "degli atti e dei fatti esauriti sotto l'impero della legge anteriore" (S.U. 1 ottobre 1991, n. 20, rv 188525).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)