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Sez. 1, Sentenza n. 47706 del 08/10/2004 Cc. (dep. 09/12/2004) Rv. 230231 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca di benefici | Sospensione condizionale della pena - Nuova ipotesi di revoca in sede esecutiva introdotta dall'art. 1 legge n. 128 del 2001 - Applicabilità a benefici concessi con sentenze passate in giudicato prima della sua entrata in vigore - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230231-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca di benefici

La disciplina introdotta dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001 n. 128 - secondo cui il giudice dell'esecuzione provvede alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 168 cod. pen. - ha valenza sostanziale e comporta per il condannato un trattamento deteriore, sicché essa non può essere applicata al beneficio concesso con sentenza divenuta irrevocabile prima della sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge 26/03/2001 num. 128 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)