Sez. 1, Sentenza n. 3649 del 07/10/2005 Cc. (dep. 30/01/2006) Rv. 234063 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1 della legge n. 128 del 2001 - Benefici concessi con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della modifica - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
La revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma terzo, cod. proc. pen. (aggiunto dall'art. 1 L. 26 marzo 2001 n. 128), nel caso in cui il beneficio sia stato concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, stesso codice non può operare per i benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001 n.128, modificativa degli artt. 168, comma terzo, cod. pen. e 674 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)