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Sez. 5, Ordinanza n. 16299 del 03/08/2005 (Rv. 584948 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Incompetenza - Tardivo rilievo d'ufficio o su eccezione di parte - Dichiarazione di incompetenza da parte del giudice nonostante la tardività del rilievo - Mezzo di impugnazione - Appello o ricorso per cassazione "ex" art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584948-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La pronuncia che, in violazione dei limiti temporali stabiliti per la sua rilevabilità dall'art. 38 cod. proc. civ., dichiari l'incompetenza, d'ufficio o su eccezione di parte, non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza "ex" art. 42 cod. proc. civ., ma deve essere impugnata con l'appello (o, nel caso di declaratoria emessa in sede di appello, con il ricorso per cassazione "ex" art. 360 n. 4 cod. proc. civ.), in quanto l'"error in procedendo" così verificatosi non riguarda la competenza, ma la violazione delle norme del procedimento attinenti al rilievo dell'eccezione. Ne consegue che, qualora si tratti di pronuncia dichiarativa dell'incompetenza per ragioni di materia o per territorio inderogabile, il giudice davanti al quale la causa viene riassunta, ove ritenga la competenza per tali ragioni di altro giudice, non può sollevare conflitto di competenza d'ufficio, ma deve prendere atto della tardività del rilievo dell'incompetenza davanti al giudice rimettente e considerare preclusa, in conseguenza della mancata proposizione dell'appello, la contestazione sulla propria competenza per quelle ragioni. Qualora contro la suddetta pronuncia la parte proponga regolamento necessario di competenza, ovvero, a seguito della riassunzione e trattandosi dell'incompetenza per materia o per territorio inderogabile, il giudice "ad quem" formuli istanza di regolamento d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice dell'ammissibilità del ricorso innanzi ad essa proposto, ha il potere di rilevare anche d'ufficio l'intempestività dell'eccezione o del rilievo dell'incompetenza e deve dichiarare inammissibile il regolamento stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)