Sez. 2, Sentenza n. 2263 del 03/06/1977 (Rv. 385981 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PERSISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE DEL FIDEIUSSORE - PROPOSIZIONE DELLE ISTANZE CONTRO IL DEBITORE - TERMINE SEMESTRALE - ONERE DEL CREDITORE - FIDEIUSSIONE SOLIDALE - APPLICABILITA.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PERSISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE DEL FIDEIUSSORE - PROPOSIZIONE DELLE ISTANZE CONTRO IL DEBITORE - TERMINE SEMESTRALE - ONERE DEL CREDITORE - FIDEIUSSIONE SOLIDALE - APPLICABILITA.*
La norma dell'art 1957 cod civ - la quale dispone che il fideiussore rimane obbligato dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purche il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate - e applicabile anche alla fideiussione solidale, e pertanto il creditore puo agire direttamente contro il fideiussore solidale. Tuttavia, dato il carattere accessorio dell'obbligazione di garanzia e la conseguente esigenza di assicurare nel miglior modo che il creditore sia soddisfatto dal debitore principale, l'Azione contro il fideiussore puo considerarsi proseguibile soltanto se, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, essa venga proposta anche nei confronti del debitore principale. (Conf 3835/75, mass n 378064; (Conf 1780/74, mass n 369965; (V 2898/76, mass n 381656; (V 688/76, mass n 379329; (V 886/74, mass n 368786; (contra 2471/70, mass n 348747; (contra 887/65; (contra 3125/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)