Sez. 7, Ordinanza n. 2674 del 25/06/2003 Cc. (dep. 27/01/2004) Rv. 226907 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO | Ipotesi in cui è esercitata l'azione penale - Sentenza dichiarativa della particolare tenuità del fatto - Necessità della non opposizione della persona offesa - Eccezione di illegittimità costituzionale - Questione manifestamente infondata.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma terzo del D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, nella parte in cui consente che la particolare tenuità del fatto possa essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongano (la Corte ha ritenuto che il dissenso della persona offesa è funzionale a garantire il bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti nel nuovo istituto previsto dal citato art. 34, il primo rivolto alla deflazione processuale e l'altro diretto ad evitare il rischio di un'impunità diffusa per i reati della criminalità minore).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)