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Sez. 5, Sentenza n. 12872 del 17/02/2005 Cc. (dep. 06/04/2005) Rv. 231684 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO | Ipotesi in cui il P.M. chieda il decreto penale di condanna - Pronuncia della sentenza dichiarativa della particolare tenuità del fatto, ex art. 34, comma terzo, D.Lgs. n. 274 del 2000 - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231684-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

In tema di reati di competenza del giudice di pace, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza, ex art. 34, comma terzo, D.Lgs. n. 274 del 2000, solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono, e dunque quando essi siano stati messi in grado di manifestare il dissenso in ordine a tale pronuncia; dette condizioni non ricorrono nell'ipotesi in cui i reati di competenza del giudice di pace siano giudicati da un giudice diverso ed il P.M. abbia richiesto il decreto penale di condanna, in quanto, in tal caso, l'art. 34, comma terzo, D.Lgs. n. 274 del 2000, va osservato "in quanto applicabile" e tale applicabilità per le ragioni suesposte è, nella specie, esclusa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)