Sez. 5, Sentenza n. 9700 del 05/12/2008 Ud. (dep. 03/03/2009) Rv. 242971 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO | Presupposti - Mancata opposizione della persona offesa - Desumibilità dalla mancata comparizione all'udienza - Legittimità.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace la mancata comparizione della persona offesa all'udienza deve ritenersi espressione della volontà di rinunziare all'esercizio di tutte le facoltà consentite dalla legge, compresa quella di opporsi alla dichiarazione di non procedibilità dell'azione per la particolare tenuità del fatto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)