Sez. 1, Sentenza n. 7961 del 25/08/1997 (Rv. 507073 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Operatività - Condizioni - Inesigibilità del credito - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
La disciplina prevista dall'art. 56 della legge fall. deroga a quella comune di cui all'art. 1243 cod. civ. soltanto perché consente l'operatività della compensazione nel fallimento anche quando il credito verso il fallito non sia scaduto prima della relativa dichiarazione, ferme restando le limitazioni alla compensazione previste dalla disciplina generale del codice civile Consegue che la speciale compensazione dell'art. 56 legge fall. non opera in mancanza dell'esigibilità del credito del fallito nei confronti del debitore - creditore "in bonis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)