Sez. U, Sentenza n. 7562 del 26/07/1990 (Rv. 468389 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - INESIGIBILITÀ DEL CREDITO - INAMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - INESIGIBILITÀ DEL CREDITO - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 56 della legge fallimentare, nell'ammettere la compensazione anche nel caso in cui il credito verso il fallito non sia scaduto prima dell'apertura della procedura concorsuale, non deroga agli altri requisiti occorrenti per la compensazione legale, e, pertanto, non opera quando il corrispondente credito del fallito non sia esigibile. (V 1634/82, mass n 419465).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)