Sez. 6, Sentenza n. 713 del 01/12/2003 Ud. (dep. 15/01/2004) Rv. 228261 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione al risarcimento del danno - Facoltà fondata su considerazioni afferenti le condizioni economiche e sociali dell'imputato - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen. - Manifesta infondatezza - Fondamento.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen. nella parte in cui non esclude che l'esercizio da parte del giudice della facoltà di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno possa fondarsi su considerazioni afferenti le condizioni economiche e sociali dell'imputato, in quanto il giudice della cognizione non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato, trovando la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale onere la sua realizzazione soltanto in sede esecutiva.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)