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Sez. 6, Sentenza n. 2390 del 31/01/2000 Ud. (dep. 25/02/2000) Rv. 217115 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione al risarcimento del danno - Indagine sulle condizioni economiche da parte del giudice della cognizione - Necessità - Esclusione - Possibilità del condannato di fare valere l'impossibilità di adempiere davanti al giudice della esecuzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217115-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, risolvendosi il mancato pagamento cui è subordinato il beneficio in una causa di revoca dello stesso, come testualmente si ricava dall'art. 168 comma primo, n. 1, ultimo inciso, cod. pen., la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale onere trova la sua realizzazione indefettibile in sede esecutiva, spettando appunto al giudice della esecuzione stabilire se, nel momento in cui tale onere deve essere effettivamente adempiuto, esso possa essere soddisfatto. Ne consegue che il giudice della cognizione, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno ex art. 165 cod. pen., non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato, essendo sempre possibile per il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la assoluta impossibilità dell'adempimento, che, ove ritenuta provata, impedisce la revoca del beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)