Sez. 4, Sentenza n. 10108 del 25/09/1995 Ud. (dep. 03/10/1995) Rv. 202282 - 01
Pena - Sospensione condizionale | Subordinazione al pagamento di somme assegnate a titolo di risarcimento definitivo o provvisorio - Indagine sulle condizioni economiche dell'imputato - Dovere del giudice - Esclusione - Inosservanza dell'obbligo - Revoca automatica del beneficio - Esclusione - Inadempimento incolpevole dell'obbligo - Potere dello interessato di provare, in sede di esecuzione, l'assoluta impossibilità dell'adempimento - Sussistenza - Potere del giudice di valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto - Sussistenza.
Pena - Sospensione condizionale
Il giudice, nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di somme assegnate a titolo di risarcimento del danno definitivo o provvisorio, non è tenuto a compiere alcuna indagine in ordine alle condizioni economiche dello imputato. Nè dall'applicazione di tale principio può a costui derivare irreparabile ingiusto pregiudizio in ipotesi di incolpevole inadempimento del detto obbligo, non comportando l'inosservanza dello stesso la revoca automatica del beneficio, in quanto il soggetto interessato, in sede di esecuzione, può allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento e il giudice può valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)