Sez. 3, Sentenza n. 7291 del 13/05/2003 (Rv. 562944 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Produzione di documenti - Alla prima udienza o a quella successiva fissata a questo scopo dal giudice - Necessità - Documenti prodotti successivamente in ottemperanza alla richiesta di informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. - Preclusione - Sussistenza - Esclusione.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Nell'ambito del procedimento davanti al giudice di pace, a norma dell'art. 320 cod. proc. civ., è preclusa alle parti la possibilità di produrre documenti in udienza successiva alla prima, che non sia stata fissata a norma del quarto comma dello stesso articolo. Poiché tale preclusione concerne la facoltà di prova delle parti, e non si estende ai poteri istruttori che il giudice può esercitare d'ufficio, è liberamente utilizzabile dal giudice di pace il verbale redatto dalle autorità di polizia in occasione di un incidente stradale, richiesto ex art. 213 cod. proc. civ. dal giudice stesso, anche se depositato soltanto nell'ultima udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)