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Sez. 1, Sentenza n. 5626 del 08/06/1999 (Rv. 527185 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Udienza successiva a quella di prima comparizione - Costituzione tardiva del convenuto - Proposizione di domande ed eccezioni e produzione di documenti - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527185-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, e costituito - tardivamente - all'udienza successiva (fissata, nella specie, per "richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni"), è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni (da considerarsi nuove) e di produrre documenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)