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Sez. 3, Sentenza n. 11274 del 27/05/2005 (Rv. 581588 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Produzione di documenti - Alla prima udienza o a quella successiva fissata a questo scopo dal giudice - Necessità - Documenti prodotti successivamente - Preclusione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581588-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

Nell'ambito del procedimento davanti al giudice di pace, a norma dell'art. 320 cod. proc. civ., è preclusa alle parti la possibilità' di produrre documenti in udienza successiva alla prima, che non sia stata fissata a norma del quarto comma dello stesso articolo. Ne consegue che è tardiva la produzione di un documento (nella specie polizza assicurativa tendente a documentare la sostituzione di una polizza con altra) effettuata unitamente alla comparsa conclusionale all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)