Sez. 1, Sentenza n. 2399 del 04/03/1998 (Rv. 513333 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice di pace - Produzione di documenti - Alla prima udienza o a quella successiva all'uopo fissata dal giudice - Necessità - Successiva produzione - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
A norma dell'art. 320 cod. proc. civ., ove la produzione documentale non sia avvenuta nella prima udienza innanzi al giudice di pace, ovvero nella successiva udienza all'uopo fissata dal giudice stesso, ulteriori produzioni documentali sono precluse, in analogia con quanto previsto per il processo dinanzi al tribunale ed al pretore dall'art. 184 del codice di rito, che concentra nelle prime due udienze le deduzioni istruttorie, precludendone di regola la formulazione in quelle successive.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)