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Sez. L, Sentenza n. 2574 del 07/03/2000 (Rv. 534654 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Indennità di trasferta - Esonero per il cinquanta per cento dalla contribuzione previdenziale ex art. 12 legge n. 153 del 1969 - Applicabilità all'indennità corrisposta ai "trasfertisti", ex art. 9 ter D.L. n. 103 del 1991 - Efficacia retroattiva ex art. 4 quater D.L. n. 6 del 1993 - Fattispecie anteriore alla nuova disciplina ex D.Lgs. n. 314 del 1997.
Stato
decisa il 2000-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534654-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

La regola della sottoposizione a contribuzione previdenziale per una quota del cinquanta per cento, stabilita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 per l'indennità di trasferta, è applicabile - in base alla disciplina posta dall'art. 9 ter del D.L. 29 marzo 1991 n. 103 (introdotto dalla legge di conversione n. 166 del 1991) e avente valore interpretativo e quindi retroattivo (salva la prevista irripetibilità dei contributi già versati) ai sensi dell'art. 4 quater del D.L. 15 gennaio 1993 n. 6 (introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 1993) - anche per le indennità corrisposte ai "trasfertisti", cioè ai lavoratori tenuti per contratto ad un'attività lavorativa in luoghi variabili, diversi da quello della sede aziendale.(Fattispecie anteriore alla nuova disciplina della materia ex D.Lgs. n. 314 del 1997).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 ter CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 quater CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)