Sez. 2, Sentenza n. 5502 del 22/10/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 258263 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Declaratoria di prescrizione con riferimento alla violazione più grave - Pena base per altro reato superiore a quella individuata in primo grado - Violazione del divieto della "reformatio in peius" - Configurabilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice che, in ipotesi di reato continuato, dichiari la prescrizione per la violazione ritenuta più grave in primo grado e ridetermini la nuova pena base in relazione ad altro reato, in maniera superiore a quella in precedenza stabilita. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato la decisione del giudice dell'appello, che, dichiarato prescritto il reato base per il quale il Tribunale aveva stabilito la pena di anni due di reclusione ed euro 516, 00 di multa, aveva rideterminato la pena del residuo reato satellite in anni due di reclusione ed euro 600, 00 di multa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 597 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)