Sez. 6, Sentenza n. 2277 del 21/06/1999 Cc. (dep. 09/07/1999) Rv. 214680 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regressione del processo - Applicabilità del limite del doppio del termine di fase di cui all'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen. - Criteri di computo - Riferimento alla sentenza Corte cost. n. 292 del 1998.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di durata massima della custodia cautelare, in caso di regressione del procedimento (nella specie, a seguito dell'astensione di un componente del collegio giudicante), trova applicazione il disposto dell'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen., quale risultante a seguito della interpretazione, da definire "costituzionalmente obbligata", derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 1998, nel senso che il superamento di un periodo di custodia pari al doppio della fase presa in considerazione determina la perdita di efficacia della custodia, anche se i termini sono stati sospesi o prorogati o sono iniziati a decorrere nuovamente a seguito della sospensione del processo. Infatti, il limite del doppio dei termini di fase, in quanto rispondente al canone di proporzionalità espresso dall'art. 275, comma secondo, cod. proc. pen., aderisce anch'esso alla funzione perseguita dall'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen., che, come affermato dalla predetta sentenza, è quella di "individuare il limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere 'sproporzionatò in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema". (Vedi anche Corte cost., ord. n. 429 del 19 novembre 1999).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)