Sez. 6, Sentenza n. 41322 del 22/09/2015 Cc. (dep. 14/10/2015) Rv. 265013 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE | Successione nel tempo - Retroattività della norma favorevole - Esclusione - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, non opera il principio della retroattività della disposizione più favorevole, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non applicabile il nuovo testo dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 11 della l. 16 aprile 2015, n. 47, entrato in vigore l'8 maggio 2015 ad una ordinanza del Tribunale del riesame il cui dispositivo era stato depositato precedentemente a tale data mentre la motivazione in una data successiva; vedi Corte cost. 14 gennaio 1982, n. 15).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 25, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)