diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 10 ottobre 1978, causa 148/77

Decisione
decisa il 1978-10-10
ECLI
ECLI:EU:C:1978:173

Epigrafe

Nel procedimento 148/77, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente fra DITTA H. HANSEN JUN. & O. C. BALLE GMBH & Co. con sede in Flensburg e HAUPTZOLLAMT (ufficio principale delle dogane) DI FLENSBURG, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 9, 37, 92, 93, 95 e 227 del Trattato CEE, con riguardo all'applicazione della legge tedesca 8 aprile 1922 relativa al monopolio degli alcolici, LA CORTE composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che sono all'origine della controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
L'impresa H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. (in prosieguo: Hansen), con sede in Flensburg, fabbrica bevande alcoliche destinate al consumo umano. A tal fine essa usa vari tipi di alcolici, che importa fra l'altro dalla Guadalupa, dal Surinam, dalla Giamaica e dall'Indonesia, e deposita in un magazzino di sua proprietà.
paragrafo 2
Nel settembre 1974, la Hansen procedeva allo sdoganamento di prodotti alcolici per un quantitativo dichiarato di alcol etilico pari a 427884,3 litri.
paragrafo 3
Con avviso di accertamento 11 ottobre 1974, lo Hauptzollamt (ufficio principale delle dogane) di Flensburg pretendeva dalla suddetta impresa il pagamento dell'imposta sugli alcolici per un importo di 6476473,50 DM, adottando come base di calcolo il quantitativo di 431764,9 litri di alcol etilico ed un'aliquota di 1500 DM l'ettolitro.
paragrafo 4
Contro detto avviso la Hansen proponeva, il 16 ottobre 1974, un ricorso amministrativo che veniva respinto dall'ufficio principale delle dogane di Flensburg con provvedimento 19 agosto 1976.
paragrafo 5
Avverso tale provvedimento l'interessata adiva, il 1o settembre 1976, il Finanzgericht (tribunale finanziario) di Amburgo, facendo valere fra l'altro, a sostegno della domanda, che il conguaglio di monopolio (Monopolausgleicb) da riscuotere, a norma del § 151, 1o comma, della legge 8 aprile 1922 relativa al monopolio degli alcolici Branntweinmonopolgesetz), sul rum da essa importato non può essere superiore alla soprattassa sugli alcolici (Branntweinaufschlag) calcolata secondo l'aliquota minima di cui al § 79, 2o comma, della stessa legge. Poichè tale soprattassa era, per il periodo in questione, pari a 1210,60 DM per ettolitro di alcol etilico, è questo importo, non già quello di 1500 DM per ettolitro di alcol etilico, che va riscosso — in conformità all'art. 95, 1o e 2o comma, del Trattato CEE — sul rum importato sia dai paesi terzi, sia dai dipartimenti francesi d'oltremare.
paragrafo 6
Il Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza della IV Sezione in data 24 ottobre 1977, decideva, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere il procedimento fino a che questa Corte non si fosse pronunziata, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:
paragrafo 7
1) Se l'art. 227, n. 2, del Trattato CEE, secondo cui le disposizioni particolari e generali del Trattato stesso riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare, vada interpretato nel senso che le suddette disposizioni comprendono anche quelle fiscali di cui alla Parte terza, Titolo I, Capo 2, e in particolare l'art. 95 del Trattato CEE, ovvero per disposizioni riguardanti la libera circolazione delle merci ai sensi dell'art. 227, n. 2, debbano intendersi unicamente le norme contenute nella Parte seconda, Titolo I del suddetto Trattato. 2) Se l'art. 37 ed eventualmente l'art. 95 del Trattato CEE, qualora quest'ultimo articolo debba applicarsi negli scambi coi dipartimenti francesi d'oltremare, vadano interpretati nel senso che le merci provenienti da Stati membri o dai dipartimenti francesi d'oltremare non possono essere colpite, all'importazione, da tributi, in forma di imposte di consumo, più onerosi di quelli gravanti, in ragione dell'aliquota minima, su prodotti nazionali identici o simili o loro surrogati, neppure se l'aliquota minima trovi applicazione soltanto per una piccola percentuale della produzione interna e per particolari motivi di carattere sociale. 3) Se la riduzione degli oneri fiscali per una parte della produzione interna possa costituire un aiuto statale, soggetto alle disposizioni degli artt. 92-94 del Trattato CEE, ed eventualmente secondo quali criteri gli aiuti statali ai sensi dell'art. 92 del suddetto Trattato debbano distinguersi dalle agevolazioni tributarie, la cui compatibilità con quest'ultimo va accertata in base alle disposizioni fiscali di cui all'art. 95 e, se del caso, anche in base a quelle relative ai monopoli statali aventi carattere commerciale, contenute nell'art. 37. 4) Se — qualora gli oneri fiscali imposti, all'importazione, sulle merci provenienti da Stati membri ed eventualmente anche dai territori menzionati nell'art. 227, n. 2, del Trattato CEE non possano essere superiori a quelli minimi gravanti su prodotti nazionali identici o simili o loro surrogati — la nozione di tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, cui si riferisce l'art. 9 del Trattato CEE, vada intesa nel senso che essa comprende anche le imposte di consumo, nel caso in cui sulle merci importate da paesi terzi vengano riscosse imposte di consumo più onerose di quelle riscosse, all'importazione, su merci identiche o simili o loro surrogati provenienti da Stati membri o dai territori menzionati nell'art. 227, n. 2, del Trattato CEE. 5) In caso di soluzione affermativa della questione sub 4, se l'art. 9 del Trattato CEE, in relazione al regolamento (CEE) n. 950/68, e l'art. 189 del Trattato stesso vadano interpretati nel senso che, dopo il 1o luglio 1968, gli Stati membri non possono più istituire tasse d'effetto equivalente a un dazio doganale, aventi come conseguenza il fatto che le merci importate da paesi terzi siano colpite da oneri superiori a quelli gravanti su merci identiche o simili o loro surrogati provenienti da Stati membri o dai territori menzionati nell'art. 227, n. 2, del Trattato CEE.
paragrafo 8
L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 7 dicembre 1977.
paragrafo 9
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, sono state presentate osservazioni scritte il 13 febbraio 1978 dalla Commissione delle Comunità europee, il 23 febbraio 1978 dalla ditta H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co, attrice nella causa principale, e il 24 febbraio 1978 dal governo della Repubblica federale di Germania.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 11
Essa ha tuttavia invitato il governo della Repubblica federale di Germania, il governo della Repubblica francese e la Commissione delle Comunità europee a rispondere per iscritto, prima dell'apertura della fase orale del procedimento, ad un certo numero di quesiti. In seguito alla proroga del termine originariamente impartito, è stato ottemperato a tale invito.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
La ditta H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co., attrice nella causa principale, articola le proprie osservazioni su quattro punti principali:
paragrafo 2
a) Tanto il n. 1 quanto il n. 2 dell'art. 37 sono, per natura, direttamente efficaci; tale efficacia diretta riguarda non solo le importazioni da altri Stati membri della Comunità, ma anche quelle dai paesi espressamente menzionati nell'art. 227, n. 2, del Trattato CEE, fra i quali i dipartimenti francesi d'oltremare. Facendo rinvio alle disposizioni particolari e generali relative alla libera circolazione delle merci, l'art. 227, n. 2, si riferisce altresì al divieto di discriminazione di cui all'art. 37, che assume nella fattispecie la speciale forma del divieto di tasse d'effetto equivalente a un dazio doganale e vale anche per gli scambi coi paesi terzi. Nel caso in esame, si deve inoltre tener conto del fatto che le merci importate sono state poste in libera pratica nella Comunità, ai sensi dell'art. 10 del Trattato CEE, e costituiscono quindi oggetto di scambi intracomunitari. Il monopolio federale degli alcolici è un monopolio nazionale a carattere commerciale, ai sensi dell'art. 37 del Trattato CEE, norma che si applica anche ai monopoli di cui lo Stato abbia affidato la gestione ad altri enti e che colpisce quindi il complesso dei provvedimenti e degli effetti di un monopolio nazionale a carattere commerciale i quali abbiano natura discriminatoria e restringano la libera circolazione delle merci. La Corte di giustizia ha già avuto occasione di definire la portata del divieto di discriminazioni sancito dall'art. 37: l'applicazione di tale divieto non si limita alle importazioni ed alle esportazioni che costituiscono oggetto immediato del monopolio, ma si estende a qualsiasi provvedimento connesso all'esistenza di questo e che incida sugli scambi intracomunitari di determinati prodotti, soggetti o meno a regime di monopolio. L'art. 37, n. 1, vieta qualsiasi discriminazione: in proposito va tenuto conto di tutte le condizioni che, in ragione dell'esistenza del monopolio, incidono sul prezzo delle merci. L'obbligo di riordinare, entro la scadenza del periodo transitorio, i monopoli statali in modo da escludere qualsiasi discriminazione implica, per gli Stati membri, l'obbligo di eliminare anche le semplici possibilità di discriminazione. L'art. 37 riguarda inoltre i tributi che creano, a danno dei prodotti importati, discriminazioni rispetto ai prodotti nazionali soggetti al monopolio. Il fatto che, nell'art. 37, il divieto di discriminazione sia collegato con l'obbligo di riordinamento dei monopoli conferisce a detta norma una portata anche più ampia di quella dell'art. 95, 2o comma: essa si applica ad importazioni o esportazioni che non costituiscono direttamente oggetto di monopolio; un nuovo tributo presenta carattere discriminatorio qualora abbia l'effetto di assoggettare il prodotto importato ad oneri più gravosi di quelli che colpiscono l'analogo prodotto nazionale. Nell'interpretazione dell'art. 95 si deve tener conto, ai fini del raffronto fra tributi che colpiscono prodotti analoghi, dell'aliquota fiscale meno elevata gravante sul prodotto nazionale, e ciò anche se la disparità di tassazione esistesse soltanto eccezionalmente. La stessa interpretazione s'impone relativamente al divieto di discriminazioni fiscali di cui all'art. 37. In realtà, l'agevolazione consistente nell'applicare un'aliquota ridotta della soprattassa, ai sensi del § 79, 2o comma, n. 1, della legge relativa al monopolio degli alcolici, non è d'altronde affatto limitata ad una «piccola percentuale della produzione interna» e, comunque, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, anche l'agevolazione fiscale di cui si avvantaggi solo una piccola parte della produzione basta a configurare concretamente una violazione del divieto di discriminazioni. A torto poi il Finanzgericht di Amburgo ammette che la riduzione della soprattassa sugli alcolici si risolve a vantaggio di taluni strati della popolazione socialmente più deboli; in ogni caso, non ci si può basare su motivi sociali o su considerazioni di qualsivoglia natura per non tener conto delle agevolazioni tributarie a favore di piccole percentuali della produzione interna nel raffronto tra gli oneri fiscali rispettivamente gravanti sui prodotti importati e sui prodotti nazionali. La seconda questione sottoposta alla Corte di giustizia dovrebbe essere risolta come segue: L'art. 37 del Trattato CEE va interpretato nel senso che l'alcol e i prodotti a base di alcol provenienti da Stati membri o dai dipartimenti francesi d'oltremare indicati nell'art. 227, n. 2, del Trattato non possono essere colpiti, all'importazione, da un conguaglio di monopolio (imposta di consumo) più oneroso di quello gravante, in ragione dell'aliquota minima, su prodotti nazionali identici o simili o loro surrogati, neppure se l'aliquota minima trovi applicazione soltanto per una piccola percentuale della produzione interna o per particolari motivi di carattere sociale. b) Nella nozione di tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale sono comprese anche le imposte di consumo gravanti sulle importazioni da paesi terzi in misura maggiore delle imposte di consumo che colpiscono, all'importazione, merci identiche o simili o loro surrogati provenienti da Stati membri. La Corte di giustizia ha affermato che un tributo interno, sia pure percepito tanto sui prodotti importati che sui prodotti nazionali, costituisce una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, qualora le merci importate e le merci di produzione interna non siano sistematicamente trattate secondo gli stessi criteri. In proposito va osservato, nella fattispecie, che la parte del conguaglio di monopolio avente natura fiscale non è affatto calcolata in base agli stessi criteri che si applicano per la parte avente natura fiscale della soprattassa sugli alcolici (§ 78 della legge relativa al monopolio degli alcolici) e alla parte avente natura fiscale del prezzo normale di vendita per l'alcol soggetto a monopolio (§ § 88 e seguenti della stessa legge). Il § 152 della legge relativa al monopolio degli alcolici non prevede che il conguaglio di monopolio debba corrispondere all'imposta sugli alcolici; esso non prevede neppure, tuttavia, che tale conguaglio debba essere ridotto in conformità al § 79, 2o e 3o comma, e dà perciò luogo ad una discriminazione. Non esistendo analoghi criteri di calcolo per il conguaglio di monopolio e per la soprattassa sugli alcolici, nonché per il prezzo normale di vendita, la parte avente natura fiscale del conguaglio di monopolio costituisce anch'essa una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale. Il sistema di calcolo non solo non fornisce alcuna garanzia del fatto che i prodotti nazionali ed i prodotti importati siano colpiti alla stessa stregua in tutti i casi, ma, inoltre, porta necessariamente alla diversa imposizione di prodotti identici o simili o di loro surrogati. Il divieto relativo alle tasse d'effetto equivalente a un dazio doganale riguarda tutte le importazioni da paesi terzi. In proposito non è necessario fare riferimento all'art. 227, n. 2, del Trattato CEE: il divieto trova fondamento nel regolamento n. 950/68, relativo all'instaurazione della tariffa doganale comune, e si applica dall'entrata in vigore di quest'ultima, con effetto dal 1o luglio 1968. I limiti della protezione doganale offerta dalla sudetta tariffa non possono essere modificati attraverso l'imposizione di tributi in aggiunta ai dazi ivi stabiliti. Il divieto di riscuotore tasse d'effetto equivalente a un dazio doganale non ha comunque la conseguenza di rendere illegittima l'intera parte avente natura fiscale del conguaglio di monopolio, nè, in considerazione dell'illegittimità della «Monopolausgleicbsspitze» (eccedenza del conguaglio di monopolio rispetto all'imposta sull'alcol), l'intero conguaglio di monopolio. La Corte di giustizia ha dichiarato che soltanto dall'entrata in vigore della tariffa doganale comune (1o luglio 1968), è vietato agli Stati membri istituire unilateralmente nuove tasse o aumentare quelle già esistenti. Per quanto riguarda queste ultime, spetta alle autorità comunitarie accertare se esse siano incompatibili col Trattato ed imporne l'abolizione. La parte avente natura fiscale del conguaglio di monopolio in vigore alla data del 1o luglio 1968, d'importo pari a 1200 DM per ettolitro di alcol etilico, si applica anche alle importazioni di rum dalla Guadalupa, trattandosi di scambi «intracomunitari» ai sensi dell'art. 227, n. 2, del Trattato CEE. c) Le questioni relative all'efficacia diretta e all'interpretazione dell'art. 95 del Trattato CEE hanno carattere semplicemente subordinato: qualora il conguaglio di monopolio, che colpisce le merci importate, fosse in tutto o in parte illegittimo unicamente in ragione del combinato disposto dell'art. 37 del Trattato e delle norme relative alla tariffa doganale comune, l'applicazione dell'art. 95 dovrebbe essere esclusa, per motivi sia di fatto che di diritto; d'altra parte, nel caso di oneri discriminatori, imposti nell'ambito di un monopolio, la portata del divieto di cui all'art. 37 sarebbe quantomeno pari a quella del divieto di cui all'art. 95. Quest'ultimo, incontestabilmente, è una norma avente efficacia diretta. Si tratta di stabilire se, inoltre, esso rientri fra le «disposizioni e particolari e generali … riguardanti la libera circolazione delle merci» ai sensi dell'art. 227, n. 2. In proposito, è strano che le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, all'agricoltura, alla liberalizzazione dei servizi e alla concorrenza debbano applicarsi agli scambi con la Guadalupa, mentre le disposizioni fiscali, in particolare il divieto di discriminazione fiscale di cui all'art. 95, non verrebbero specialmente presi in considerazione. Secondo l'art. 227, n. 2, le condizioni d'applicazione delle altre disposizioni del Trattato CEE ai dipartimenti francesi d'oltremare vengono definite mediante decisione del Consiglio, che delibera su proposta della Commissione. Il Consiglio e la Commissione non hanno formalmente stabilito le condizioni d'applicazione dell'art. 95: essi hanno manifestamente ritenuto che tale norma faccia parte integrante della disciplina sulla libera circolazione delle merci. Il divieto di discriminazione fiscale negli scambi fra la Comunità e la Guadalupa vige già in forza dell'art. 227, n. 2, del Trattato. Inoltre l'art. 37, da annoverarsi fra le disposizioni sulla libera circolazione delle merci, sancisce un divieto di discriminazione fiscale di portata almeno pari a quello dell'art. 95 per quanto riguarda i tributi riscossi in ragione di un monopolio nazionale a carattere commerciale o a questo connessi. Secondo la giurisprudenza della Corte, per confrontare gli oneri rispettivamente gravanti sulle merci importate e sulle merci di produzione nazionale, va presa in considerazione l'aliquota fiscale minima applicata ai prodotti nazionali. Le condizioni poste dall'art. 95 non sono soddisfatte se il tributo che colpisce il prodotto importato è più elevato, sia pure solo in determinati casi, di quello gravante sull'analogo prodotto nazionale. È irrilevante il fatto che tali casi riguardino soltanto una piccola percentuale della produzione nazionale e siano giustificati da particolari motivi assertivamente di carattere sociale. La prima e la seconda questione sottoposte alla Corte di giustizia dal giudice a quo dovrebbero essere risolte affermativamente. d) Le disposizioni in materia di aiuti, contenute negli artt. 92 e seguenti del Trattato CEE, si applicano nella causa principale, nel senso che trattavasi, nella fattispecie, di aiuti vietati. In relazione all'art. 42 del Trattato, va rilevato che gli alcoli destinati al consumo umano non vengono considerati prodotti agricoli. La riduzione dell'onere fiscale di cui fruisce una parte della produzione nazionale di alcol e di alcolici può costituire un aiuto concesso dallo Stato o mediante risorse statali «sotto qualsiasi forma», ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Poiché, dopo l'entrata in vigore del Trattato, non soltanto le aliquote fiscali, ma anche i fattori di prezzo hanno subito modifiche a varie riprese, senza che ne sia stata data notifica alla Commissione, qualsiasi soggetto può far valere dinanzi ai giudici competenti l'illegittimità degli aiuti, ai sensi dell'art. 93, n. 3. Gli artt. 92 e 93, da un lato, e l'art. 95, dall'altro, hanno obiettivi diversi. La circostanza che un provvedimento nazionale sia conforme all'art. 95 non implica che lo stesso provvedimento sia legittimo rispetto agli artt. 92 e 93; l'illegittimità sussisterà, a fortiori, allorché i provvedimenti adottati da uno Stato non siano nemmeno compatibili con l'art. 95. Entrambe le norme trovano applicazione nella fattispecie; dovendosi accertare se i prodotti importati non vengano colpiti da tributi più onerosi di quelli che gravano direttamente o indirettamente sugli analoghi prodotti nazionali, va tenuto conto degli aiuti, nella misura in cui questi siano finanziati mediante un tributo istituito dall'autorità pubblica, di un importo ben determinato. I tributi da prendere in considerazione sono soltanto quelli che gravano legittimamente, in modo diretto o indiretto, sugli analoghi prodotti nazionali. Qualora non siano finanziati da tributi istituiti dall'autorità pubblica, gli aiuti vanno esclusi dal confronto degli oneri gravanti sui prodotti di cui trattasi, nell'ambito dell'art. 95. Anche l'art. 37, pur implicando il divieto di concedere aiuti facenti parte integrante del monopolio statale a carattere commerciale, persegue scopi diversi da quelli contemplati dagli artt. 92 e 93. Nell'ambito del monopolio degli alcolici, tutti gli effetti discriminatori derivanti dai prezzi di cessione sovvenzionati e dagli sgravi fiscali sono già compresi nel vastissimo campo d'applicazione dei divieti di cui all'art. 37. Gli artt. 92 e 93 del Trattato CEE potrebbero comunque assumere rilevanza, qualora, invece di adottare provvedimenti di monopolio, gli Stati stabilissero «garanzie equivalenti», ai sensi dell'art. 37, n. 4, in contrasto con le disposizioni sugli aiuti.
paragrafo 3
Il governo della Repubblica federale di Germania presenta essenzialmente le seguenti osservazioni:
paragrafo 4
a) il capo relativo alle «disposizioni fiscali» non rientra fra le categorie di norme del Trattato CEE che possono, secondo l'art. 227, n. 2, prima frase, trovare applicazione nei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM). L'indicazione delle categorie elencate in detta norma corrisponde, parola per parola, a determinati titoli e capi del Trattato, ai quali non è quindi possibile aggiungere titoli o capi diversamente denominati; il richiamo alla libera circolazione delle merci rinvia, di conseguenza, soltanto al Titolo I della Parte seconda del Trattato e non riguarda altri titoli o capi, come il capo relativo alle disposizioni fiscali. D'altra parte, il Consiglio non ha adottato alcuna decisione, in forza della seconda frase dell'art. 227, n. 2, per estendere il campo d'applicazione della prima frase dello stesso articolo. Il fatto che l'eventuale presa in considerazione di altre disposizioni del Trattato sia subordinata ad una decisione del Consiglio vieta del resto anch'essa di presumere che l'elenco contenuto nella prima frase della suddetta norma sia semplicemente indicativo e possa essere esteso indefinitamente per via d'interpretazione. Un'interpretazione rigorosamente fondata sulla lettera dell'art. 227, n. 2, porta quindi a risolvere la questione nel senso della . seconda alternativa indicata dal giudice a quo. Il governo della Repubblica federale di Germania nutre tuttavia dubbi quanto alla compatibilità di una siffatta soluzione con lo scopo perseguito dagli artt. 95 e 227 e con gli obiettivi del Trattato. L'art. 95 ha importanza fondamentale per la realizzazione degli scopi del Trattato, in quanto il divieto di discriminazioni fiscali costituisce uno dei presupposti per l'instaurazione del mercato comune e risulta, dato il suo contenuto, strettamente connesso con le norme relative alla libera circolazione delle merci. Non minore è l'importanza dell'art. 95 per quanto riguarda le relazioni esterne della Comunità: vietando le imposizioni fiscali che abbiano l'effetto di falsare la concorrenza, detto articolo favorisce il graduale sviluppo degli scambi; essendo informato all'art. III, 2o comma, del GATT, esso fa quasi sempre parte integrante degli accordi commerciali e delle convenzioni d'associazione stipulate dalla Comunità con numerosi paesi terzi. Non è quindi auspicabile che venga data la preferenza ad un'interpretazione puramente letterale dell'art. 227, n. 2, negando la possibilità di applicare l'art. 95 ai DOM. Tenuto conto delle altre questioni formulate dal giudice di rinvio, non è tuttavia necessario risolvere tale prima questione in modo definitivo. b) Il criterio per la tassazione, conforme al diritto comunitario, dei prodotti importati dai DOM che, qualora venissero fabbricati all'interno, sarebbero soggetti al monopolio è fornito dall'art. 37, n. 1, del Trattato. Questa disposizione riguarda fra l'altro qualsiasi provvedimento connesso all'esistenza di un monopolio statale e si riferisce in particolare all'imposizione di tributi; essa ripete, al riguardo, il generale divieto di discriminazioni, di cui all'art. 95, nel trattamento fiscale dei prodotti importati che, nel territorio nazionale, sono soggetti a monopolio. La soluzione di cui sopra vale anche nel caso dei prodotti importati dai DOM. In conformità all'art. 227, n. 2, l'art. 37, data la sua collocazione nel Titolo I del Trattato, relativo alla libera circolazione delle merci, si applica anche ai DOM; per le importazioni dai suddetti dipartimenti, il divieto di discriminazione fiscale si applica così, indirettamente, ad una parte degli scambi, e cioè al settore soggetto al monopolio. Questa interpretazione dell'art. 227, n. 2, non è eccessivamente estensiva, in quanto l'art. 37 costituisce una lex specialis: la norma che impone il riordinamento dei monopoli sarebbe lacunosa qualora le discriminazioni di natura fiscale potessero sussistere per determinati prodotti. Il divieto di discriminazione di cui all'art. 37, n. 1, richiede che l'onere fiscale gravante sulle merci importate non sia maggiore di quello che colpisce i corrispondenti prodotti nazionali; esso non implica tuttavia che, in caso. di tassazione differenziata, l'onere gravante sul prodotto importato sia necessariamente basato, in tutti i casi, sull'aliquota fiscale minima. Il principio dell'uguaglianza fiscale si applica incondizionatamente e senza eccezioni, dalla scadenza del periodo transitorio; sono quindi irrilevanti la modesta incidenza del trattamento differenziale o le finalità di un regime di tassazione selettivo. Tuttavia il principio dell'uguaglianza fiscale non richiede che i prodotti importati debbano beneficiare di un regime tributario privilegiato rispetto agli analoghi prodotti nazionali; ed è questo che si verificherebbe qualora, in caso di tassazione selettiva dei prodotti indigeni, tutti i prodotti importati venissero, in ogni caso, colpiti dall'aliquota fiscale minima. Il principio dell'uguaglianza fiscale si traduce semplicemente nel fatto che i prodotti importati devono essere soggetti unicamente ad un onere corrispondente a quello che colpisce i prodotti nazionali sottoposti a monopolio. A tal fine è necessario e sufficiente che le agevolazioni fiscali vengano parimenti concesse, a condizioni identiche e secondo analoghe modalità, per i prodotti importati. Qualora si rivelasse impossibile estendere alle importazioni gli sgravi consentiti per i prodotti indigeni, lo Stato membro interessato sarebbe tenuto a stabilire l'uguaglianza fiscale istituendo un'unica aliquota di tassazione, ovvero riducendo l'importo del tributo al livello dell'onere fiscale interno meno elevato. Per quanto riguarda l'applicazione del § 79, 2o comma, n. 1, della legge relativa al monopolio degli alcolici, si deve ammettere che le modalità nazionali di tassazione sono conformi al principio dell'uguaglianza fiscale, in quanto i prodotti importati possono fruire delle stesse agevolazioni che sono concesse ai prodotti nazionali. L'obbligo inderogabile di sottoporre i prodotti importati all'aliquota fiscale minima, potrebbe risolversi, in definitiva, nella rinunzia a qualsiasi imposizione selettiva e nell'istituzione di aliquote fiscali uniformi, come, ad esempio, se si adottasse un criterio di tassazione forfettaria; si vieterebbe così al legislatore fiscale nazionale di ricorrere agli strumenti, classici in materia di politica fiscale, della tassazione progressiva o degressiva. Una siffatta situazione sarebbe in contrasto con la competenza, riconosciuta al legislatore nazionale, di definire liberamente i criteri di tassazione nell'istituire un determinato regime fiscale. Il principio dell'uguaglianza fiscale si applica, in linea di massima, anche ai prodotti importati rispetto ai quali non esistono, all'interno, prodotti identici o simili, bensì unicamente, ai sensi dell'art. 95, 2o comma, prodotti di sostituzione. Tuttavia, per quanto riguarda il rapporto esistente fra prodotti identici o simili, da un lato, e semplici surrogati, dall'altro, la struttura ed il contenuto dell'art. 95 fanno apparire un nesso di subordinazione fra il 1o e il 2o comma: qualora esista un prodotto nazionale simile al prodotto importato, il raffronto tra i rispettivi oneri fiscali va limitato a questi due prodotti. L'adeguamento all'aliquota meno elevata e eventualmente applicata ai prodotti di sostituzione potrebbe risolversi in un trattamento svantaggioso per il prodotto nazionale simile a quello importato. Per il resto, ai sensi dell'art. 95, 1o comma, il principio dell'uguaglianza fiscale si applica ai prodotti di sostituzione alla stessa stregua che ai prodotti simili o identici, il che significa che ai prodotti importati non dev'essere riservato un trattamento più favorevole di quello applicato ai prodotti nazionali. La seconda questione dovrebbe venir risolta nel seguente modo: L'art. 37 del Trattato CEE va interpretato nel senso che le merci provenienti da Stati membri o dai dipartimenti francesi d'oltremare non possono essere colpite, all'importazione, da tributi, in forma d'imposte di consumo, più onerosi di quelli gravanti, alle stesse condizioni, sui prodotti nazionali identici o simili o, in mancanza di questi, sui loro surrogati di produzione interna. c) Le agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese di distillazione a norma del § 79, 2o comma, della legge relativa al monopolio degli alcolici hanno il carattere di un aiuto ai sensi degli artt. 92 e seguenti del Trattato CEE. Questi riguardano tutti gli aiuti, «sotto qualsiasi forma», fra i quali vanno annoverate tutte le sovvenzioni statali di cui fruiscono, direttamente o indirettamente, talune imprese o taluni settori produttivi. La seconda parte della terza questione può rimanere in sospeso, essendo stata manifestamente formulata soltanto per il caso di soluzione negativa della prima parte della questione stessa. In ogni caso, la disciplina stabilita dal § 79, 2o comma, della legge relativa al monopolio degli alcolici deve considerarsi legittima.
paragrafo 5
La Commissione delle Comunità europee presenta osservazioni soltanto sulle prime due questioni:
paragrafo 6
a) Le disposizioni particolari e generali del Trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci, disposizioni che, a norma dell'art. 227, n. 2, vanno applicate ai dipartimenti francesi d'oltremare, sono raggruppate sotto il Titolo I della Parte seconda del Trattato (artt. 9-37). Anche altre sezioni del Trattato riguardano o potrebbero riguardare la circolazione delle merci; dalla circostanza che fra le disposizioni espressamente richiamate dall'art. 227, n. 2, non figurano le disposizioni fiscali si deve necessariamente desumere che queste, e in particolare l'art. 95, non si applicano ai dipartimenti d'oltremare. D'altra parte, benchè l'art. 227, n. 2, 2o comma, attribuisca al Consiglio il potere di determinare, su proposta della Commissione, le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del Trattato, nessuna decisione è stata ancora adottata nell'ambito dell'art. 95. La prima questione dovrebbe quindi venire risolta dichiarando che le disposizioni fiscali, ed in particolare l'art. 95, non si applicano, allo stato attuale del diritto comunitario, ai dipartimenti francesi d'oltremare. b) Con la seconda questione si pone anzitutto il problema preliminare di accertare se l'art. 37, il cui n. 1 stabilisce che, alla fine del periodo transitorio, dev'essere esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi, possa ancora essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali, dopo la fine del suddetto periodo transitorio, per denunciare l'applicazione di un tributo discriminatorio ad un prodotto importato. L'art. 37, n. 1, impone agli Stati membri un obbligo di fare, che doveva essere adempiuto durante il periodo transitorio; contenuto di tale obbligo era il garantire che, alla fine del periodo transitorio, i prodotti soggetti a monopolio statale fruissero anch'essi delle condizioni create, per gli scambi di prodotti non soggetti a monopolio e commerciati in regime di libera concorrenza, dall'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative, delle tasse e misure di effetto equivalente e dal divieto di discriminazione fiscale. Con effetto dal 31 dicembre 1969, i monopoli nazionali a carattere commerciale avrebbero dovuto esser stati riordinati in modo da abolire il diritto esclusivo di importare da altri Stati membri. Analogalmente, dopo la scadenza del periodo transitorio, dovevano venire a cadere i diritti esclusivi di esportare dagli Stati membri e di commerciare negli altri Stati membri, diritti che costituiscono l'essenza del monopolio. L'abolizione dei diritti esclusivi avrebbe posto fine all'esistenza dei monopoli in quanto tali. L'art. 37, n. 1, non può quindi trovare più applicazione, se non per esigere l'abolizione dei diritti esclusivi d'importazione, d'esportazione e di distribuzione dei prodotti. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali del Trattato, in particolare gli artt. 12, 30, 34 e 95. Nel caso delle importazioni dai DOM, ciò non porta a risultati iniqui: manifestamente non sarebbe giustificato far dipendere la validità di un divieto di discriminazione fiscale dal fatto che nel paese importatore esista o meno un monopolio commerciale per il prodotto considerato. La seconda questione dovrebbe quindi venir risolta nel senso che, dopo la fine del periodo transitorio, l'art. 37, n. 1, può essere fatto valere soltanto per esigere l'abolizione dei diritti esclusivi d'importazione, d'esportazione e di distribuzione, mentre, per il resto, si applicano le disposizioni generali del Trattato. c) Le questioni terza, quarta e quinta sono state formulate soltanto per il caso in cui debbano applicarsi l'art. 37 o l'art. 95; esse risultano perciò prive di oggetto.

SENTENZA › In fatto › III — Risposte ai quesiti formulati dalla Corte

paragrafo 1
Secondo il governo della Repubblica federale di Germania, la produzione di alcol destinata al consumo umano che ha fruito, durante l'annata 1973/1974, del § 79, 2o comma, della legge relativa al monopolio degli alcolici è stata pari, in volume, al 4,84 % della produzione totale.
paragrafo 2
L'agevolazione di cui al § 79, 2o comma, della suddetta legge riguarda, ai sensi del 1o comma dello stesso articolo, le «distillerie ammesse al regime forfettario» (circa 30000 imprese), i «proprietari di materie prime» (circa 200000 imprese), le piccole distillerie che lavorano «sotto sigillo» (46 imprese), nonché le distillerie cooperative di frutta (11 imprese, con circa 5000 associati); ai sensi del 2o comma dello stesso paragrafo, sono parimenti ammesse all'agevolazione fiscale le distillerie la cui produzione annua non ecceda 300 ettolitri di alcol etilico.
paragrafo 3
A prescindere da quest'ultimo settore produttivo, la percentuale della produzione che ha fruito dell'aliquota ridotta della soprattassa sugli alcolici è stata pari al 2,9 % della produzione complessiva dell'annata 1973/1974. Il § 79, 2o comma, n. 2, della legge relativa al monopolio degli alcolici — abrogato, del resto, con effetto dal 18 marzo 1976 — non implica, nonostante l'agevolazione da esso concessa, che l'onere sia inferiore a 1500 DM l'ettolitro, di guisa che, nel raffronto con la produzione complessiva, non va tenuto conto della suddetta quota.
paragrafo 4
Secondo il governo della Repubblica francese, in merito alla interpretazione dell'art. 227, n. 2, del Trattato CEE devono farsi due osservazioni relative, rispettivamente, alla nozione di libera circolazione e all'applicazione delle norme del Trattato ai dipartimenti d'oltremare.
paragrafo 5
a) In merito alla libera circolazione, si devono distinguere gli obblighi derivanti, per gli Stati membri, da una parte, dagli artt. 12 e 13 del Trattato, relativi alla libera circolazione delle merci, e, dall'altra, dall'art. 95, relativo alla parità di trattamento in materia fiscale. Tale distinzione non impedisce tuttavia di accertare, caso per caso, se un onere apparentemente di natura fiscale non costituisca, in realtà, una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale. Per quanto riguarda la causa principale, i criteri elaborati nella giurisprudenza della Corte di giustizia portano a concludere, a contrario, che il tributo gravante, nella Repubblica federale di Germania, sul rum importato dalla Guadalupa, costituisce una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale ai sensi dell'art. 12 del Trattato. b) L'art. 227, n. 2, del Trattato CEE ha espressamente stabilito che il Trattato si applica ai dipartimenti francesi d'oltremare, parte integrante della Repubblica francese; è stato previsto che tale norma venga attuata in due tempi, in quanto talune disposizioni del Trattato vanno applicate immediatamente (quelle di cui alla prima frase del n. 2), altre soltanto alla fine di un periodo transitorio, della durata massima di due anni, ed in seguito ad eventuali adattamenti (altre disposizioni del Trattato, di cui alla seconda frase del n. 2). Detto periodo transitorio è ormai scaduto; pur spettando al Consiglio, se necessario, adottare, per i dipartimenti d'oltremare, le disposizioni particolari necessarie al fine di tener conto del loro carattere peculiare riconosciuto dal Trattato, detti dipartimenti fanno parte integrante della Comunità e, di conseguenza, ad essi si applicano ipso jure tutte le disposizioni del Trattato.
paragrafo 6
La Commissione delle Comunità europee ha prodotto in causa un elenco cronologico di 44 atti emanati dal Consiglio ai sensi dell'art. 227, n. 2, del Trattato CEE e, circa il problema del se la situazione normativa attuale sia definitiva, essa sostiene che il termine di cui all'art. 227, n. 2, 2o comma, non è un termine perentorio. L'attività legislativa della Comunità per estendere le disposizioni del diritto comunitario ai dipartimenti francesi d'oltremare è ancora in corso. Così, la proposta della Commissione relativa ad un regolamento del Consiglio che istituisca un'organizzazione comune di mercato nel settore dell'alcol etilico prevede che il Consiglio può, su proposta della Commissione, adottare provvedimenti aventi lo scopo di garantire ai produttori di zucchero di canna dei dipartimenti francesi d'oltremare un certo livello di occupazione ed un reddito adeguato; l'estensione ai dipartimenti francesi d'oltremare di altre disposizioni del Trattato e del diritto comunitario derivato è probabile, ma deve costituire oggetto di un esame approfondito, in particolare allorchè sia atta a comportare un onere supplementare per il bilancio comunitario. La Commissione intende, in ogni caso, riservarsi la possibilità di sottoporre al Consiglio, anche in avvenire, proposte in tal senso.
paragrafo 7
Quanto all'estensione ai dipartimenti d'oltremare delle disposizioni fiscali del Trattato, va rilevato che la Francia applica attualmente a detti dipartimenti uno speciale regime fiscale: ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto non si applica nella Guiana ed è soggetta, in altri dipartimenti, a talune modifiche; l'importazione di rum nel territorio metropolitano fruisce di talune riduzioni dell'aliquota normale delle imposte di consumo; l'imposta di fabbricazione che colpisce l'acquavite è talvolta applicata secondo aliquote ridotte nei dipartimenti d'oltremare.
paragrafo 8
Circa la questione del se dall'art. 95 del Trattato CEE risulti che i prodotti importati dagli Stati membri o dai dipartimenti francesi d'oltremare non possono essere colpiti, all'importazione, da imposte di consumo superiori a quelle che gravano su prodotti identici o simili o loro surrogati di produzione interna, in ragione dell'aliquota minima, neppure se tale aliquota trovi applicazione soltanto per una piccola percentuale della produzione interna e risponda a particolari considerazioni di carattere sociale, va ritenuto che la fattispecie contemplata dall'art. 95 è, in realtà, più complessa di quanto sembrerebbe risultare da tale formulazione. Il 2o comma dell'art. 95 non fa menzione di «surrogati di produzione nazionale»; il criterio adottato è quello dell'idoneità a «proteggere indirettamente altre produzioni». Non si tratta di effettuare un semplice raffronto fra l'onere fiscale che colpisce il prodotto importato e quello gravante sui prodotti nazionali ad esso (eventualmente) «sostituibili»; il 2o comma dell'art. 95 richiede l'esame degli effetti economici dei tributi interni: il divieto sancito da tale norma si applica soltanto qualora questi ultimi siano atti a proteggere indirettamente «altre» produzioni. Spetta quindi al giudice nazionale valutare se eventuali differenze fra gli oneri fiscali rispettivamente imposti soddisfino le condizioni di cui all'art. 95, 2o comma.
paragrafo 9
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che si ha una violazione dell'art. 95, 1o comma, quando il tributo che colpisce il prodotto importato e quello gravante sull'analogo prodotto nazionale sono calcolati secondo criteri e modalità differenti, con la conseguenza che il prodotto importato viene assoggettato — almeno in determinati casi — ad un onere più gravoso. Lo Stato membro ha la facoltà di applicare ai prodotti importati un regime d'imposizione diverso da quello cui sono sottoposti gli analoghi prodotti nazionali, a condizione che l'onere fiscale gravante sul prodotto importato sia, in ogni caso, pari o inferiore a quello che colpisce l'analogo prodotto nazionale; l'art. 95, 1o comma, non limita la libertà di ciascuno Stato membro di fissare il sistema di tassazione ch'esso ritenga il più appropriato rispetto a ciascun prodotto. Qualora il prodotto indigeno sia soggetto ad un'imposta progressiva calcolata in base alla produzione annua, è necessario fare in modo che il prodotto estero sia colpito da un'aliquota fiscale equivalente o inferiore, sempre in ragione dei quantitativi prodotti da ciascuna unità di produzione durante un determinato periodo.
paragrafo 10
Il rapporto fra il divieto di discriminazioni di cui all'art. 95 e il divieto di concedere aiuti di cui all'art. 92 è tale che in nessun caso le due norme possono essere applicate alla stessa fattispecie. Nel caso di un'agevolazione fiscale, sottoposta all'art. 92 in quanto riguardante particolarmente talune imprese o taluni settori di produzione, si applicano gli artt. 92 e seguenti, ad esclusione di tutti gli altri; il far valere, in tal caso, l'art. 95 per chiedere l'estensione dell'agevolazione fiscale agli analoghi prodotti importati significherebbe ignorare il fatto che gli aiuti nazionali hanno sempre, in una certa misura, effetti discriminatori. Per contro, un provvedimento fiscale di carattere generale, che si concreti in una differenziazione delle aliquote, non costituisce un aiuto; ad esso si applica esclusivamente l'art. 95.
paragrafo 11
È opportuno distinguere due ipotesi:
paragrafo 12
Può darsi che lo Stato membro sottoponga, nel suo territorio, un determinato prodotto ad un regime fiscale che contempli trattamenti diversi, ai quali però tutti i produttori possano essere ammessi. Non essendovi quindi un trattamento più favorevole riservato a determinate imprese, non si tratterebbe di un aiuto ai sensi dell'art. 92. Un siffatto regime fiscale dovrebbe, in linea di principio, essere valutato in base all'art. 95, per quanto riguarda la tassazione delle importazioni.
paragrafo 13
È possibile, d'altra parte, che uno Stato membro applichi, nel suo territorio, a taluni prodotti, un tributo ad aliquota differenziata, in particolare a seconda della natura e delle dimensioni dell'impresa che procede alla fabbricazione, della materia prima, della destinazione. Avendosi in tal caso un trattamento «che favorisce talune imprese o talune produzioni», le agevolazioni fiscali che potessero derivare da un regime tributario così differenziato dovrebbero essere esaminate unicamente alla luce degli artt. 92 e seguenti.
paragrafo 14
Gli Stati membri possono combinare fra loro questi due sistemi. Con riserva di esame più approfondito, ciò si verifica nel caso della tassazione delle bevande alcoliche destinate al consumo umano a norma della legge tedesca relativa al monopolio degli alcolici.
paragrafo 15
Negli altri Stati membri non esistono disposizioni esattamente comparabili col regime fiscale istituito in Germania dal § 79 della legge relativa al monopolio degli alcolici. Vi sono tuttavia disposizioni fiscali che consentono di ottenere un analogo effetto in quanto acquaviti fabbricate con talune materie prime e/o da taluni produttori fruiscano di un trattamento fiscale più favorevole.
paragrafo 16
L'art. 95 non si applica al regime fiscale vigente per le importazioni di prodotti alcolici da paesi terzi; detto articolo riguarda unicamente gli scambi intracomunitari.
paragrafo 17
Il divieto riguardante le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali vige, dall'entrata in vigore della tariffa doganale comune, anche per le importazioni dirette da paesi terzi. Tale divieto non si applica tuttavia nel caso in esame: il principio secondo cui gli artt. 9 e seguenti e l'art. 95 non si possono applicare simultaneamente alla stessa fattispecie vale anche nei riguardi dei paesi terzi.
paragrafo 18
Il Surinam e la Giamaica, ma non l'Indonesia, sono fra gli Stati firmatari della Convenzione ACP/CEE di Lomé. Questo accordo contempla in particolare il divieto riguardante le tasse di effetto equivalente, ma non le disposizioni fiscali in analogia all'art. 95.
paragrafo 19
La Giamaica e l'Indonesia sono membri del GATT, il Surinam ne applica di fatto le disposizioni. L'art. III, 2o comma, del GATT contiene disposizioni corrispondenti, in gran parte, all'art. 95. Le questioni sollevate dal Finanzgericht di Amburgo si limitano tuttavia all'interpretazione dell'art. 9 del Trattato CEE e non possono quindi estendersi all'interpretazione delle disposizioni del GATT. Questa constatazione basta a rendere superfluo l'esame di tale problema, visto che, d'altra parte, l'art. 177 contempla unicamente l'interpretazione del diritto comunitario.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
L'impresa H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co, attrice nella causa principale (rappresentata dall'aw. Dietrich Ehle, del foro di Colonia), il governo della Repubblica federale di Germania (rappresentato dal sig. Martin Seidel, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'economia, assistito dal sig. Egon Scherping, Ministerialrat presso il Ministero federale delle finanze) e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Rolf Wägenbaur) hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti loro rivolti dalla Corte nell'udienza del 6 giugno 1978.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 4 luglio 1978.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 24 ottobre 1977, pervenuta in cancelleria il 7 dicembre successivo, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, cinque questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli ara. 9, 37, 92-94, 95 e 227, n. 2, del Trattato CEE, con riguardo al regime fiscale vigente per taluni prodotti alcolici importati.
punto 2
Dal fascicolo risulta che l'attrice nella causa principale ha posto in vendita nel 1974 bevande alcoliche di varia provenienza, sia tali e quali, sia previo taglio non solo con alcol di produzione nazionale, ma anche con prodotti originari della Guadalupa, del Surinam, della Giamaica e dell'Indonesia;
punto 3
fra l'attrice e l'amministrazione fiscale sorgeva una controversia in merito all'aliquota da applicare a questi vari prodotti alcolici, che l'amministrazione aveva tassato secondo l'aliquota ordinaria, mentre l'attrice sosteneva che agli alcol importati dovesse applicarsi l'aliquota fiscale minima riservata dalla legislazione tedesca, in forza del § 79, 2o comma, del Branntweinmonopolgesetz, a taluni tipi di prodotti, e cioè agli alcol a base di frutta, e a talune categorie di imprese di distillazione, quali le distillerie ammesse al pagamento forfettario di tributi, le piccole distillerie che lavorano «sotto sigillo» e le distillerie cooperative;
punto 4
ritenendo di aver diritto alle stesse agevolazioni fiscali per gli alcol da essa importati, l'attrice nella causa principale adiva il Finanzgericht di Amburgo, il quale, per definire la controversia, ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se l'art. 227, n. 2, del Trattato CEE, secondo cui le disposizioni particolari e generali del Trattato stesso riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare, vada interpretato nel senso che le suddette disposizioni comprendono anche quelle fiscali di cui alla Parte terza, Titolo I, Capo 2, e in particolare l'art. 95 del Trattato CEE, ovvero per le disposizioni riguardanti la libera circolazione delle merci ai sensi dell'art. 227, n. 2, debbano intendersi unicamente le norme contenute nella Parte seconda, Titolo I del suddetto Trattato. 2) Se l'art. 37 ed eventualmente l'art. 95 del Trattato CEE, qualora quest'ultimo articolo debba applicarsi negli scambi coi dipartimenti francesi d'oltremare, vadano interpretati nel senso che le merci provenienti da Stati membri o dai dipartimenti francesi d'oltremare non possono essere colpite, all'importazione, da tributi, in forma di imposte di consumo, più onerosi di quelli gravanti, in ragione dell'aliquota minima, su prodotti nazionali identici o simili o loro surrogati, neppure se l'aliquota minima trovi applicazione soltanto per una piccola percentuale della produzione interna e per particolari motivi di carattere sociale. 3) Se la riduzione degli oneri fiscali per una parte della produzione interna possa costituire un aiuto statale, soggetto alle disposizioni degli artt. 92-94 del Trattato CEE, ed eventualmente secondo quali criteri gli aiuti statali ai sensi dell'art. 92 del suddetto Trattato debbano distinguersi dalle agevolazioni tributarie, la cui compatibilità con quest'ultimo va accertata in base alle disposizioni fiscali di cui all'art. 95 e, se del caso, anche in base a quelle relative ai monopoli statali aventi carattere commerciale, contenute nell'art. 37. 4) Se — qualora gli oneri fiscali imposti, all'importazione, sulle merci provenienti da Stati membri ed eventualmente anche dai territori menzionati nell'art. 227, n. 2, del Trattato CEE non possano essere superiori a quelli minimi gravanti su prodotti nazionali identici o simili o loro surrogati — la nozione di tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale, cui si riferisce l'art. 9 del Trattato CEE, vada intesa nel senso che essa comprende anche le imposte di consumo, nel caso in cui sulle merci importate da paesi terzi vengano riscosse imposte di consumo più onerose di quelle riscosse, all'importazione, su merci identiche o simili o loro surrogati provenienti da Stati membri o dai territori menzionati nell'art. 227, n. 2, del Trattato CEE. 5) In caso di soluzione affermativa della questione sub 4), se l'art. 9 del Trattato CEE, in relazione al regolamento (CEE) n. 950/68, e l'art. 189 del Trattato stesso vadano interpretati nel senso che, dopo il 1o luglio 1968, gli Stati membri non possono più istituire tasse d'effetto equivalente a un ciazio doganale, aventi come conseguenza il fatto che le merci importate da paesi terzi siano colpite da oneri superiori a quelli gravanti su merci identiche o simili o loro surrogati provenienti da Stati membri o dai territori menzionati nell'art. 227, n. 2, del Trattato CEE.

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione (applicazione delle disposizioni fiscali del Trattato ai DOM)

punto 5
Poichè una parte dei prodotti alcolici di cui trattasi è stata importata dalla Guadalupa, dipartimento francese d'oltremare (DOM), il Finanzgericht solleva il problema dell'applicazione, a tali prodotti, delle disposizioni fiscali del Trattato e in particolare del principio della parità di trattamento di cui all'art. 95; i suoi dubbi sono dovuti al fatto che l'art. 227, n. 2, del Trattato dichiara che si applicano ai DOM taluni gruppi di disposizioni espressamente indicati, fra i quali non sono tuttavia menzionate le disposizioni fiscali;
punto 6
dal fascicolo risulta che l'attrice nella causa principale ha richiamato, in primo luogo, come base delle sue pretese, il divieto di discriminazione di cui all'art. 95, che essa considera vigente anche per i DOM;
punto 7
la Commissione, da una parte, e il governo della Repubblica francese, dall'altra, hanno espresso in proposito, nel corso del procedimento, opinioni contrastanti; secondo la Commissione, le disposizioni fiscali del Trattato non si applicano ai DOM, in quanto non sono espressamente richiamate dall'art. 227, n. 2, nè sono state dichiarate applicabili con atto successivo: il Governo francese, invece, ha espresso il parere secondo cui i DOM, facendo parte integrante della Repubblica francese, appartengono alla Comunità, ragion per cui ad essi si applicano ipso jure tutte le norme del Trattato, salvo particolari disposizioni adottate dal Consiglio, all'occorrenza, per tener conto del carattere specifico dei suddetti dipartimenti, riconosciuto dal Trattato; il Governo della Repubblica federale di Germania, senza prendere posizione su tale questione di principio, ha espresso il parere che l'art. 95 si applica comunque, in quanto indispensabile corollario delle disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente.
punto 8
A norma dell'art. 227, n. 1, il Trattato si applica all'intera «Repubblica francese»; la particolare posizione dei DOM è stata definita nei seguenti termini dall'art. 227, n. 2: «Per quanto riguarda … i dipartimenti francesi d'oltremare, le disposizioni e particolari e generali del presente Trattato riguardanti: la libera circolazione delle merci, l'agricoltura escluso l'art. 40, paragrafo 4, la liberalizzazione dei servizi, le regole di concorrenza, le misure di salvaguardia contemplate dagli artt. 108, 109 e 226, le istituzioni, sono applicabili sin dall'entrata in vigore del presente Trattato. Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato saranno definite al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore di esso, mediante decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Le istituzioni della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal presente Trattato ed in particolare dall'art. 226, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale di tali regioni»;
punto 9
dall'analisi della legislazione comunitaria risulta che, a prescindere da alcune disposizioni isolate, il Consiglio non si è valso della facoltà attribuitagli dall'art. 227, n. 2, 2o comma; per contro, numerose disposizioni particolarsi sono state adottate successivamente, a favore dei DOM, nell'ambito di normative aventi gli scopi più svariati, nessuna delle quali, tuttavia, attinente alle disposizioni fiscali; la questione sollevata dal giudice nazionale va risolta tenendo conto di tali elementi di diritto e di fatto.
punto 10
Dall'art. 227, n. 1, si desume che la situazione giuridica dei DOM nell'ambito della Comunità è definita, in primo luogo, mediante rinvio alla costituzione francese, secondo cui, come è stato rilevato dal governo interessato, i DOM fanno parte integrante della Repubblica francese; tuttavia, per adeguare il diritto alla particolare situazione geografica, economica e sociale di tali dipartimenti, l'art. 227, n. 2, ha stabilito che nel loro caso l'applicazione del Trattato sarebbe avvenuta gradualmente, lasciando inoltre le più ampie possibilità di emanare disposizioni particolari, adeguate alle esigenze specifiche di dette parti del territorio francese;
punto 11
a tal fine, l'art. 227 ha indicato in modo preciso taluni capitoli ed articoli che avrebbero dovuto essere applicati fin dall'entrata in vigore del Trattato, fissando invece un termine di due anni entro il quale il Consiglio avrebbe potuto determinare le particolari condizioni d'applicazione per quanto riguarda altri complessi di norme; dopo la scadenza del suddetto termine, le disposizioni del Trattato e del diritto derivato si applicano quindi ipso jure ai DOM, in quanto parte integrante della Repubblica francese, restando sempre possibile, beninteso, la successiva emanazione di provvedimenti specifici rispondenti alle esigenze di detti territori;

SENTENZA › In diritto › da queste considerazioni deriva che l'art. 95 si applica al trattamento fiscale dei prodotti originari dei DOM;

punto 12
la prima questione va quindi risolta dichiarando che l'art. 227, n. 2, del Trattato CEE, interpretato alla luce del n. 1 dello stesso articolo, va inteso nel senso che le disposizioni fiscali del Trattato, e in particolare il divieto di discriminazione di cui all'art. 95, si applicano alle merci originarie dei dipartimenti francesi d'oltremare. Sulla seconda e sulla terza questione (trattamento fiscale dei prodotti alcolici di origine comunitaria con riferimento agli artt. 37, 92-94 e 95 del Trattato)
punto 13
Con la seconda e la terza questione, il Finanzgericht mira ad ottenere contemporaneamente indicazioni circa l'interpretazione dell'art. 37, relativo ai monopoli nazionali a carattere commerciale, degli artt. 92-94, relativi ai regimi di aiuti, dell'art. 95, relativo al divieto di discriminazioni nella riscossione di tributi interni, al fine di poter valutare la compatibilità col Trattato delle disposizioni legislative interne a favore di taluni tipi di prodotti alcolici o di talune categorie di produttori, per trarre, da tale valutazione, le conseguenze relative al trattamento fiscale di prodotti alcolici importati di origine comunitaria.
punto 14
Dallo studio comparativo prodotto in causa dalla Commissione a richiesta della Corte risulta che regimi di favore analoghi a quello contemplato dal § 79 del Branntweinmonopolgesetz esistono, sia pure sotto forme alquanto diverse, in vari Stati membri; dallo stesso studio risulta che siffatti regimi possono esistere anche al di fuori di qualsiasi connessione con un monopolio commerciale, nell'ambito di normative aventi carattere puramente fiscale; sembra quindi preferibile esaminare il problema sollevato dal giudice nazionale anzitutto dal punto di vista della norma generale posta in materia fiscale dall'art. 95, non già da quello dell'art. 37, norma specifica in materia di monopoli statali; questo modo di procedere è tanto più giustificato in quanto l'art. 37 si fonda sullo stesso principio cui è informato l'art. 95, e cioè quello dell'abolizione di qualsiasi discriminazione negli scambi fra Stati membri; sembra parimenti preferibile esaminare la questione formulata dal giudice nazionale alla luce dell'art. 95, invece che delle disposizioni relative agli aiuti contenute negli artt. 92-94, poichè queste ultime si basano anch'esse sulla stessa idea fondamentale dell'art. 95, e cioè quella dell'abolizione degli interventi di carattere pubblico — ivi compresi gli sgravi fiscali — i quali possano avere l'effetto di falsare le condizioni normali degli scambi fra Stati membri.
punto 15
Considerate nella prospettiva dell'art. 95, le questioni formulate dal Finanzgericht mirano in sostanza a stabilire se, ed eventualmente a quali condizioni, taluni prodotti alcolici importati possano fruire di determinate agevolazioni riservate dalla legislazione fiscale nazionale a taluni tipi di prodotti o a talune categorie di produttori.
punto 16
Nello stadio attuale della sua evoluzione, ed in mancanza di unificazione o armonizzazione delle norme rilevanti in materia, il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di concedere agevolazioni fiscali, sotto forma di esenzione da tributi o riduzione di questi, a taluni tipi di prodotti alcolici o a talune categorie di produttori; agevolazioni fiscali del genere possono infatti servire a legittimi fini economici e sociali, quali l'uso, da parte della distilleria, di determinate materie prime, la conservazione della produzione di bevande alcoliche tipiche di alto livello qualitativo, o il mantenimento in vita di talune categorie di imprese, come le distillerie agricole;
punto 17
ai sensi dell'art. 95, siffatti regimi di favore devono tuttavia essere estesi senza discriminazione ai prodotti alcolici originari di altri Stati membri; l'art. 95 non consente di stabilire, in proposito, alcuna distinzione a seconda dei motivi, sociali o altri, che sono all'origine di siffatti regimi speciali, o a seconda dell'importanza relativa di questi ultimi rispetto al regime di tassazione ordinario;
punto 18
in tale contesto possono sorgere delicati problemi di assimilazione, tenuto conto dei fattori, quali la natura delle materie prime, le caratteristiche tecniche degli impianti, i procedimenti di distillazione, le modalità d'imposizione ed i metodi di controllo fiscale, cui le varie legislazioni nazionali ricollegano la concessione delle agevolazioni tributarie in questione; le difficoltà sono particolarmente evidenti in un caso come quello di specie, in cui si tratta di un prodotto — rum — originario di regioni estranee alla zona climatica europea;
punto 19
considerate tali difficoltà di raffronto, è opportuno sottolineare che l'art. 95, 1o comma, riguarda le discriminazioni sia «dirette» sia «indirette», e che l'applicazione di tale norma non è subordinata alla rigorosa condizione dell' identità dei prodotti, bensì alla «similarità» di questi; inoltre, il 2o comma dell'art. 95 vieta qualsiasi sistema di tributi interni inteso «a proteggere indirettamente altre produzioni»; ne deriva che le particolari agevolazioni contemplate da una normativa nazionale a favore di taluni tipi di prodotti alcolici o di talune categorie di produttori possono essere pretese a favore di prodotti alcolici comunitari importati, in tutti i casi in cui siano soddisfatte le condizioni che sono alla base del 1o e del 2o comma dell'art. 95;
punto 20
la seconda e la terza questione vanno quindi risolte nel senso che, qualora un regime fiscale nazionale favorisca, mediante l'esenzione dai tributi o l'applicazione di aliquote ridotte, la produzione di taluni tipi di prodotti alcolici o talune categorie di produttori, e anche se tali agevolazioni riguardino soltanto una piccola percentuale della produzione interna o siano concesse per particolari motivi di carattere sociale, le agevolazioni stesse devono essere estese ai prodotti alcolici comunitari importati che, tenuto conto dei criteri posti alla base del 1o e del 2o comma dell'art. 95, soddisfano le stesse condizioni.

SENTENZA › In diritto › Sulla quarta e sulla quinta questione (trattamento fiscale dei prodotti alcolici originari dei paesi terzi)

punto 21
La quarta e la quinta questione vertono sul regime di tassazione dei prodotti alcolici originari di paesi terzi; facendo riferimento all'art. 9 del Trattato CEE e al regolamento del Consiglio 26 giugno 1968, n. 950, relativo alla tariffa doganale comune (GU n. L 172), il Finanzgericht fa capire ch'esso si chiede se, nell'ipotesi che un regime fiscale sia riconosciuto discriminatorio nei confronti delle merci importate, un siffatto trattamento differenziale ricada eventualmente sotto il divieto relativo alle tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali ovvero debba essere considerato come un aumento dei dazi della tariffa doganale comune, incompatibile col carattere uniforme di quest'ultima.
punto 22
In proposito va rilevato, da una parte, che l'art. 9 del Trattato vieta le tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali unicamente negli scambi «fra gli Stati membri», di guisa che tale norma non riguarda i prodotti importati da paesi terzi; dall'altra, che lo stesso onere fiscale non può, salvo casi eccezionali, appartenere simultaneamente alla categoria dei tributi interni e a quella delle tasse d'effetto equivalente a un dazio doganale (sentenza 18 giugno 1975, causa 94/74 IGAV, Racc, pag. 699, e sentenza 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike, Racc, pag. 595); in base a tali considerazioni, le questioni formulate dal giudice nazionale vanno intese nel senso ch'esse mirano in realtà a stabilire se, per quanto riguarda gli scambi commerciali con paesi terzi, esista un divieto di discriminazione fiscale analogo a quello di cui all'art. 95 del Trattato.
punto 23
Per gli scambi con i paesi terzi, il Trattato stesso non contiene, relativamente ai tributi interni, alcuna norma analoga all'art. 95, il quale si applica unicamente ai prodotti originari degli Stati membri; la soluzione della questione formulata dal giudice nazionale dipende quindi — salve restando eventuali disposizioni regolamentari, della cui applicazione non si tratta nella fattispecie — dai rapporti creati da convenzioni multilaterali o bilaterali fra la Comunità e i vari paesi terzi di volta in volta considerati;
punto 24
la quarta e la quinta questione vanno quindi risolte nel senso che il Trattato CEE non contiene alcuna disposizione la quale vieti eventuali discriminazioni nell'applicazione di tributi interni ai prodotti importati da paesi terzi, salve restando, tuttavia, le norme convenzionali eventualmente in vigore fra la Comunità e il paese di origine d'una determinata merce.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 25
Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 24 ottobre 1977, dichiara: 1o L'art. 227, n. 2, del Trattato CEE, interpretato alla luce del n. 1 dello stesso articolo, va inteso nel senso che le disposizioni fiscali del Trattato, e in particolare il divieto di discriminazione di cui all'art. 95, si applicano alle merci originarie dei dipartimenti francesi d'oltremare. 2o Qualora un regime fiscale nazionale favorisca, mediante l'esenzione dai tributi o l'applicazione di aliquote ridotte, la produzione di taluni tipi di prodotti alcolici o talune categorie di produttori, e anche se tali agevolazioni riguardino soltanto una piccola percentuale della produzione interna o siano concesse per particolari motivi di carattere sociale, le agevolazioni stesse devono essere estese ai prodotti alcolici comunitari importati che, tenuto conto dei criteri posti alla base del 1o e del 2o comma dell'art. 95, soddisfano le stesse condizioni. 3o Il Trattato CEE non contiene alcuna disposizione la quale vieti eventuali discriminazioni nell'applicazione di tributi interni ai prodotti importati da paesi terzi, salve restando, tuttavia, le norme convenzionali eventualmente in vigore fra la Comunità e il paese di origine d'una determinata merce.

Firme

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 ottobre 1978. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente H. Kutscher

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