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Sez. 1, Sentenza n. 11382 del 11/10/1999 (Rv. 530579 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Liquidazione del danno ex art. 3, sessantacinquesimo comma legge n. 662 del 1996 - Ius superveniens - Applicabilità in cassazione - Presupposti.
Stato
decisa il 1999-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530579-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

I criteri per la liquidazione del danno da occupazione appropriativa, stabiliti dall'articolo 3, sessantacinquesimo comma della legge n. 662 del 1996, sono applicabili ai giudizi in corso, anche in sede di legittimità, purché sulla questione non sia intervenuto il giudicato; affinché non ricorra una preclusione da giudicato all'applicazione dello "jus superveniens" è sufficiente che sia in discussione l'"an" o il "quantum" del risarcimento, sotto qualsiasi profilo (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che la contestazione sulla qualità, agricola o edificatoria, del fondo impediva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul "quantum" del risarcimento con conseguente obbligo per il giudice d'appello, pur confermando l'accertamento sulla natura del fondo, di procedere all'applicazione d'ufficio di una norma cogente e retroattiva).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)