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Sez. 2, Sentenza n. 1122 del 24/02/1986 (Rv. 444624 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SOPRAVVENIENZA DI MUTAMENTI DELLA VOLONTÀ ESPRESSA NEL PRELIMINARE - SENTENZA COSTITUTIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444624-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SOPRAVVENIENZA DI MUTAMENTI DELLA VOLONTÀ ESPRESSA NEL PRELIMINARE - SENTENZA COSTITUTIVA - INAMMISSIBILITÀ.*

Ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., è inammissibile la pronuncia di una sentenza costitutiva in esecuzione dell'Obbligo di contrarre (promessa di divisione d'immobile) che produca gli effetti del contratto non concluso, ove prima della sentenza siano intervenuti mutamenti tali da non rispecchiare la volontà espressa dalle parti nel contratto preliminare, giacché diversamente la sentenza attuerebbe un contratto non corrispondente a quello voluto dalle parti stesse con violazione del precetto contenuto nella norma citata. (V 1720/85, mass n 439679; (V 822/83, mass n 425575; (V 2363/81, mass n 413121; (Conf 4342/83, mass n 429448; (Conf 6730/82, mass n 424370).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)