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Sez. 5, Sentenza n. 15439 del 06/12/2001 (Rv. 550921 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali - beneficio ex art. 25, comma secondo, lett. d) d.P.R. n. 643 del 1972 - Ratio.
Stato
decisa il 2001-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550921-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In tema di INVIM, la ragione del beneficio concesso dalla disposizione del secondo comma lett. d) del d.P.R. n. 643 del 1972 si ricollega strettamente alla destinazione dell'immobile, nel senso che esso, fin quando svolge un ruolo strumentale all'interno dell'azienda, può essere sottratto dal titolare alla tassazione decennale (così da evitare la spinta alla vendita del bene stesso), ma quando esso esce dall'attività d'impresa non v'è ragione perché il vantaggio economico che il proprietario riceve debba essere sottratto a tassazione. Non v'è, infatti, differenza ontologica tra la vendita di un'unità immobiliare destinata ad usi commerciali rimasta inutilizzata e la vendita del medesimo bene che sia stato utilizzato per la sua destinazione naturale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 com. 2 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)