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Sez. 3, Sentenza n. 354 del 17/01/1983 (Rv. 425156 - 01)

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RILASCIO - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DA PARTE DEL LOCATORE - PREVIO ADEMPIMENTO RISPETTO ALLA PRONUNCIA DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INCIDENZA SULLA ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425156-01

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RILASCIO - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DA PARTE DEL LOCATORE - PREVIO ADEMPIMENTO RISPETTO ALLA PRONUNCIA DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INCIDENZA SULLA ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO.*

La corresponsione dell'indennità di avviamento - prevista, in alcuni casi di rilascio di immobile non abitativo, dall'art. 69 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - incide sulla concreta esecuzione e non anche sulla adozione del provvedimento di rilascio (sia esso costituito da sentenza o da ordinanza), con la conseguenza che essa riveste natura di condizione di procedibilità dell'Azione esecutiva, ma non condiziona la formazione del titolo del rilascio. (Conf 3985/82, mass n 421942).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)