Sez. 1, Sentenza n. 47413 del 23/11/2007 Cc. (dep. 20/12/2007) Rv. 238172 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Provvedimento del tribunale che decide su istanza di revoca - Impugnazione esperibile.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI
Il provvedimento con il quale il tribunale provvede in ordine a un'istanza di revoca di una misura di prevenzione patrimoniale è impugnabile esclusivamente con l'appello, la decisione emessa all'esito del quale è ricorribile per cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)