Sez. 2, Sentenza n. 648 del 31/01/2000 Cc. (dep. 16/02/2000) Rv. 215397 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Revoca o modifica della misura da parte del tribunale - Gravame esperibile - Indicazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI
Avverso il provvedimento con il quale il tribunale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 27 dicembre 1956 n.1423 e successive modificazioni, abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione, è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione. Poiché manca una specifica previsione, deve essere infatti analogicamente applicata nella specie la disciplina stabilita dall'art. 4 della medesima legge n. 1423 del 1956 in tema di impugnazioni avverso il provvedimento del tribunale sull'originaria richiesta di applicazione della misura.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)