Sez. 6, Sentenza n. 8 del 04/01/2000 Cc. (dep. 05/04/2000) Rv. 215855 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Richiesta di revoca - Provvedimento conseguente - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
Avverso il provvedimento che pronuncia sulla richiesta di revoca di una misura di prevenzione, di cui all'art. 7 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, è proponibile sempre ed esclusivamente il ricorso per cassazione, essendo il predetto rimedio (cioè la revoca) inquadrabile nell'ambito del sistema dell'esecuzione. Tale principio trova conferma nel fatto che il successivo art. 7 bis, in ipotesi del tutto similare, sempre di revoca, prevede espressamente il ricorso per cassazione per violazione di legge.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)