Sez. 1, Sentenza n. 11408 del 30/01/2004 Cc. (dep. 10/03/2004) Rv. 227551 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Provvedimento di revoca o modifica della misura adottato dal tribunale - Ricorso per cassazione - Esperibilità - Esclusione - Appello - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI
Avverso il provvedimento con il quale il tribunale, ai sensi dell'art. 7, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956 n.1423 e successive modificazioni, abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione, è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)