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Sez. 1, Sentenza n. 1817 del 25/10/2006 Cc. (dep. 22/01/2007) Rv. 236025 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Provvedimento di revoca o modifica della misura adottato dal tribunale - Impugnabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Ricorribilità in appello.
Stato
decisa il 2006-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236025-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI

Il provvedimento con il quale il Tribunale decide sull'istanza di revoca o modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è impugnabile esclusivamente in appello e, solo all'esito dello stesso, è esperibile ricorso per cassazione, essendo applicabile la disciplina dettata in tema di impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)