Sez. 1, Sentenza n. 1817 del 25/10/2006 Cc. (dep. 22/01/2007) Rv. 236025 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Provvedimento di revoca o modifica della misura adottato dal tribunale - Impugnabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Ricorribilità in appello.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI
Il provvedimento con il quale il Tribunale decide sull'istanza di revoca o modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è impugnabile esclusivamente in appello e, solo all'esito dello stesso, è esperibile ricorso per cassazione, essendo applicabile la disciplina dettata in tema di impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)