diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 591 del 28/01/1997 Cc. (dep. 31/05/1997) Rv. 207688 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Provvedimento di revoca o di modifica della misura di sorveglianza speciale di P.S. - È solo ricorribile per cassazione.
Stato
decisa il 1997-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207688-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI

Contro il provvedimento di revoca o di modifica della misura di sorveglianza speciale di p.s., sia esso adottato dal Tribunale o dalla Corte d'appello, è ammesso sempre ed esclusivamente il ricorso per cassazione. (Alla stregua di tale affermazione, la S.C. ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956, prospettata dal ricorrente sull'erroneo presupposto che, nel caso di provvedimento emesso dal Tribunale - a differenza che nel caso di provvedimento emesso dalla Corte d'appello - fosse consentito esperire previamente ricorso, anche per il merito, alla Corte d'appello).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)