Sez. 4, Sentenza n. 39046 del 29/03/2004 Ud. (dep. 06/10/2004) Rv. 229664 - 01
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - imputato | Contumacia - Dichiarazione - Omissione - Nullità - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - imputato
L'omissione della dichiarazione di contumacia - e della relativa ordinanza - non è causa di nullità in quanto non prevista dall'ordinamento, nè può essere ricompresa nell'ambito delle nullità di ordine generale, poichè non comporta alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato, potendo la nullità scaturire soltanto dall'inesistenza dei presupposti della dichiarazione di contumacia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)