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Sez. 4, Sentenza n. 49334 del 13/10/2004 Ud. (dep. 23/12/2004) Rv. 230217 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - contumacia dell'imputato - ordinanza dichiarativa - IN GENERE | Omessa pronuncia dell'ordinanza dichiarativa - Nullità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di giudizio abbreviato.
Stato
decisa il 2004-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230217-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - contumacia dell'imputato - ordinanza dichiarativa - IN GENERE

L'omissione della dichiarazione di contumacia non implica di per sè, nell'assenza di una corrispondente previsione sanzionatoria, alcuna nullità del giudizio, nè una tale nullità può discendere dall'omessa verifica circa le ragioni dell'assenza dell'imputato, posto che un accertamento in proposito, una volta verificata la ritualità della citazione, deve essere condotto solo quando emerga positivamente l'eventuale impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento. (Fattispecie relativa a giudizio abbreviato richiesto e celebrato dopo il decreto di giudizio immediato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)