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Sez. 4, Sentenza n. 7656 del 16/12/2004 Ud. (dep. 01/03/2005) Rv. 231096 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - contumacia dell'imputato - ordinanza dichiarativa - IN GENERE | Omessa pronuncia dell'ordinanza dichiarativa - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231096-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - contumacia dell'imputato - ordinanza dichiarativa - IN GENERE

L'omessa formale dichiarazione di contumacia, di per sè sola, non può ritenersi causa di nullità della sentenza, non comportando alcun effetto pregiudizievole ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato e non essendo tale sanzione prevista dall'ordinamento processuale. (In motivazione la Corte osserva che, ove l'imputato non adduca alcun legittimo impedimento a comparire e questo non risulti diversamente dagli atti, il giudice non ha l'obbligo di motivare espressamente sulla insussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato a comparire, conseguendo, in tal caso, ex lege, la instaurazione del giudizio contumaciale, anche a prescindere da una formale dichiarazione di contumacia, atteso che il sistema delle garanzie approntato dall'ordinamento non si conforma a criteri di mera formalità, ma a quelli, sostanziali, delle forme funzionali alla tutela delle varie e riconosciute espressioni del diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)